Ordine Attuari

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L'Attuario

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Regolamento dei procedimenti disciplinari

Norme deontologiche

Art. 1. (Cause del procedimento). Gli attuari che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi al codice deontologico professionale, o che non provvedano nei tempi stabiliti al versamento dei contributi associativi, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'art.12 della legge n°194/1942.

 

Art. 2. (Apertura del procedimento). Per le cause previste dall'art. 1 diverse dall'omissione del versamento dei contributi il procedimento disciplinare è aperto d'ufficio, su richiesta della magistratura ovvero ad istanza di parte. Il Presidente dell'Ordine è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio e ad attivare l'apposita Commissione disciplinare dell'uopo nominata e composta dal Presidente stesso e da almeno due Consiglieri di cui uno con funzione di segretario.

 

Art. 3. (Fase istruttoria del procedimento). Il Presidente dell'Ordine deve dare all'interessato immediata comunicazione scritta del procedimento disciplinare, evidenziando i fatti per i quali si procede. La comunicazione è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Commissione di cui all'art. 2 raccoglie le opportune informazioni e i documenti necessari, nonché le deduzioni scritte che gli pervengono dall'interessato entro 30 giorni dalla data del timbro postale della comunicazione di cui al 2° comma. La Commissione decide, anche sulla base delle indicazioni dell'interessato, in merito all'audizione di testi utili per l'accertamento dei fatti e su ogni possibile indagine che ritenga opportuno esperire. L'audizione di cui al comma precedente, anche ai fini del successivo art. 7, deve essere fatta constatare da regolare verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ordine, da colui che rende la dichiarazione e dagli altri membri della Commissione disciplinare.

 

Art. 4. (Termini della fase istruttoria). La Commissione disciplinare deve completare la fase istruttoria di cui al precedente art.3 nel termine massimo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione iniziale all'interessato, salva la proroga concessa dal Consiglio per un ugual termine.

 

Art. 5. (Inizio della fase giudiziale). Il Presidente comunica formalmente al Consiglio la conclusione della fase istruttoria. Il Consiglio dell'Ordine riscontrato che vi sia materia per da luogo al procedimento disciplinare, nomina un relatore del procedimento tra i componenti del Consiglio e fissa la data per l'esame finale convocando l'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno quarantacinque giorni prima la data fissata per il giudizio.

 

Art. 6. (Modalità di convocazione). La convocazione di cui all'art. 5 deve contenere:
a) le generalità dell'interessato;
b) la menzione circostanziata dei fatti del procedimento;
c) l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione per la fase giudiziale cui l'interessato potrà partecipare personalmente; in caso di mancata comparizione dell'interessato si procederà in sua assenza;
d) l'elenco dei testi ammessi;
e) luogo e orari in cui è possibile prendere visione degli atti;
f) la data e la firma del Presidente o del Segretario dell'Ordine;

 

Il termine entro il quale l'interessato e i membri del Consiglio possono prendere visione degli atti del procedimento è fissato in trenta giorni dalla data del timbro postale d'invio di cui alla comunicazione dell'art. 5.
Nello stesso periodo l'interessato e coloro indicati al punto d) possono proporre ulteriori deduzioni scritte.

 

Art. 7. (Convocazione dei testi). La convocazione di cui all'art. 6 punto d) è fatta da ciascuna delle parti.

 

Art. 8. (Impedimenti e rinvii). Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi davanti al Consiglio per la data comunicatagli, lo stesso ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto il Presidente dell'Ordine dei motivi dell'impedimento e ha il diritto di chiedere un solo rinvio. La nuova udienza non può essere fissata prima di quindici giorni dalla precedente.

 

Art. 9. (Svolgimento della fase giudiziale). Nella riunione del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare di cui all'art. 6, punto c):
a) il Relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento;
b) viene sentito l'interessato;
c) sono ascoltati i testi ammessi.
Qualora l'interessato non si presenti e non sia intervenuta nessuna delle cause di cui all'art. 8, si decide in sua assenza.

 

Art. 10. (Conclusione del procedimento). Chiusa la discussione si procede alla delibera a maggioranza in Camera di Consiglio. Di tutto quanto si svolge nella seduta va dato atto nel verbale redatto dal Segretario. La decisione redatta dal Relatore deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali essa si fonda, il dispositivo, l'indicazione della data ed essere sottoscritta dal Presidente dell'Ordine. La decisione è resa pubblica mediante deposito negli uffici di Segreteria dell'Ordine Nazionale e comunicata con lettera raccomandata all'interessato, al Consiglio Nazionale degli Attuari, alle Autorità interessate e, attraverso le periodiche circolari, a tutti gli iscritti.

 

Art. 11. (Sospensione per morosità). Nel caso di procedimenti disciplinari relativi all'omesso versamento dei contributi non si applicano gli art. 4, 5, 6, 7. La procedura prevista dall'art. 3 è limitata all'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorso il termine regolamentare fissato dal Consiglio dell'Ordine per il pagamento dei contributi, il Consiglio delibera lo stato di morosità e la conseguente sospensione dell'iscrizione all'Albo. Il Consiglio comunica tali deliberazioni ai singoli interessati, attraverso lettera raccomandata, e a tutti gli iscritti, in occasione dell'invio delle circolari.

 

Art. 12. (Prescrizione). L'azione disciplinare diversa dalla omissione dei contributi si prescrive entro cinque anni. Detto termine va calcolato considerando come "dies a quo" il giorno in cui si è verificato il fatto; in caso di fatto continuato, il "dies a quo" va computato tenendo presente la data in cui si è verificato l'ultimo episodio. Il proponimento dell'azione disciplinare sospende il periodo di prescrizione.

 

Art. 13. (Sanzioni). In merito alla irrogazione e alla determinazione delle sanzioni disciplinari si applicano le norme di cui all' art. 13.

 

Art. 14. (Ricorso). Contro la decisione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso davanti al Consiglio Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art. 18 della L. n°194 del 9.2.1942.