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Generalità e definizioni
Il D. Lgs. n. 252/2005 ["Disciplina delle forme
pensionistiche complementari"]([2]),
emanato sulla scorta della legge n. 243/2004 (legge delega) con
l'obiettivo di favorire il decollo della previdenza complementare,
ha introdotto importanti cambiamenti finalizzati all'incentivazione
delle adesioni e in materia di governance e di vigilanza.
In particolare, tra le misure finalizzate all'incentivazione si
ricorda il conferimento facoltativo (anche tacito) del TFR,
l'incremento degli incentivi fiscali per gli aderenti,
l'equiparazione delle forme pensionistiche, le misure compensative
per le imprese e l'ampliamento delle fonti istitutive.
In relazione al rinnovato quadro normativo, l'Ordine ha ritenuto
necessario aggiornare le precedenti linee guida sulle valutazioni
attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare.
Tenuto conto che tali valutazioni assumono diversa rilevanza a
seconda che si tratti di Fondi a "prestazione definita" o a
"contribuzione definita", le presenti linee guida, come già le
precedenti, sono state elaborate articolandone i contenuti in due
distinte Sezioni (A e B), con riferimento, appunto, alla tipologia
delle prestazioni erogate dai Fondi stessi. Nel seguito, per
completezza, si fornisce una breve descrizione di dette
tipologie.
In conformità alla vigente disciplina legislativa, sono da
considerare a "contribuzione definita", in linea generale, tutti i
sistemi previdenziali nei quali l'entità del trattamento
pensionistico sia commisurata al montante dei contributi versati
dall'iscritto o in favore dell'iscritto nel corso della sua
partecipazione al Fondo (principio di corrispettività, a livello
individuale, tra contributi e prestazioni, peraltro talvolta
temperato, ad esempio, dalla previsione di misure integrative dei
montanti contributivi nei casi di inabilità/invalidità e
premorienza).
I criteri generali che presiedono al funzionamento tecnico di
tali forme sono riconducibili alle disposizioni della legge n.
335/1995 (art. 1, commi 6 e segg.), anche se quest'ultima delinea
il cosiddetto "sistema contributivo" ([3]) con
riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per
molti aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che
raramente trova applicazione nelle forme complementari
(capitalizzazione, talvolta simulata, dei conti individuali secondo
le variazioni del PIL, coefficienti di trasformazione dei montanti
in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di prestazione,
etc.).
Per converso, sembrerebbe quindi naturale considerare a
"prestazione definita" tutte le altre forme complementari non
riconducibili nell'ambito di quelle a "contribuzione definita" come
sopra individuate. Ciò nonostante, il legislatore ha espressamente
indicato tra le forme a prestazione definita solo quelle "volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al
livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio" (art. 2, comma 2, lettera b e art. 20,
comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005), non ricomprendendo quindi forme
aggiuntive o integrative che, pur garantendo prestazioni definite,
non collegano queste né al reddito/retribuzione né al trattamento
dell'assicurazione obbligatoria.
A completamento di quanto sopra indicato, si segnala la
distinzione tra piani a contribuzione definita e piani a
prestazione definita effettuata nei principi contabili
internazionali (cfr. Nota 1): in via generale, nei piani a
contribuzione definita l'impresa paga contributi fissi prestabiliti
e non ha un'obbligazione reale o implicita a pagare ulteriori
contributi, cosicché il rischio attuariale (prestazioni inferiori a
quelle attese) e il rischio d'investimento (attività investite
insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono
sull'iscritto, mentre nei piani a prestazione definita il rischio
attuariale e il rischio d'investimento ricadono generalmente
sull'impresa o sull'eventuale altro soggetto garante.
I suddetti regimi - quello a prestazione definita e quello a
contribuzione definita - possono comunque coesistere nello stesso
Fondo: ciò si verifica nel caso in cui quest'ultimo, già a
prestazione definita, sia stato assoggettato ad un processo di
graduale trasformazione in Fondo a contribuzione definita con il
criterio pro quota (analogamente a quanto
avvenuto nell'assicurazione generale obbligatoria a seguito della
legge n. 335/1995), ovvero sia stato ristrutturato in due sezioni,
una a prestazione definita per i "vecchi iscritti" e l'altra a
contribuzione definita per gli iscritti in data successiva al 27
aprile 1993.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.
252/2005 i regimi a "prestazione definita" sono consentiti
esclusivamente per:
- i "vecchi
iscritti" ai "vecchi Fondi" relativi a lavoratori dipendenti;
- gli
iscritti "vecchi" e "nuovi" ai Fondi relativi a lavoratori autonomi
o liberi professionisti, dove per "vecchi Fondi" si intendono le
forme previdenziali già costituite prima dell'entrata in vigore
della legge n. 421/1992 (15 novembre 1992) e per "vecchi iscritti"
i partecipanti già iscritti a tali Fondi alla data di entrata in
vigore del D. Lgs. n. 124/1993 (28 aprile 1993).
Nell'Allegato A sono indicati i principali siti di interesse per
le valutazioni di cui al presente documento.
SEZIONE A - FONDI A PRESTAZIONE
DEFINITA
Tipologia delle valutazioni attuariali
Nell'ambito dei Fondi a "prestazione definita" le
principali valutazioni di competenza dell'Attuario sono:
- la compilazione del bilancio tecnico, la previsione dei flussi
annui delle entrate e delle uscite e analisi di sensitività
(stress-testing);
- la costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di
posizioni previdenziali;
- le valutazioni relative a varianti normative (naturalmente,
quando queste richiedono l'elaborazione di bilanci tecnici, si
ricade nel punto 1);
- l'analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività per
fornire indicazioni utili alle scelte d'investimento e ad un più
efficiente ALM -Asset Liability Management.
1.
Bilanci tecnici
La redazione di un bilancio tecnico, generalmente
finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio del
Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la
prestazione attuariale più impegnativa.
Iter procedurale
Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico
necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi
operativi:
- predisposizione
del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi
di calcolo;
- raccolta
dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- definizione
del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e
finanziaria;
- elaborazione
delle previsioni;
- analisi dei
risultati;
- analisi di
sensitività (stress-testing);
- relazione
conclusiva.
Metodologie di calcolo
In tutti i casi di "vecchi Fondi" per lavoratori
dipendenti sussiste, come detto, il divieto di estendere il sistema
a "prestazione definita" ai nuovi iscritti: ciò impone all'Attuario
di impostare le valutazioni a "gruppo chiuso", adottando il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione completa con riferimento
ad un arco temporale esteso a quanto necessario perché si estingua
ogni obbligazione del Fondo nei confronti dei partecipanti e dei
loro superstiti.
Nel caso invece di Fondi per lavoratori autonomi o
professionisti, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano
la cessazione del Fondo o ne limitino l'operatività ad un gruppo
chiuso di assicurati, si potrà presumere, in via ordinaria,
l'ingresso nel Fondo di futuri iscritti (valutazioni a "gruppo
aperto").
Si raccomanda, comunque, l'utilizzo di metodologie che
permettano l'esposizione dei risultati sia in forma sintetica -
ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio
iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e
latenti) della gestione, espresse in termini di valori attuali medi
alla data del bilancio tecnico, secondo lo schema di seguito
prospettato -che analitica, evidenziando, per ogni singolo anno del
periodo di valutazione, le principali voci del conto economico e
l'andamento del patrimonio netto (proiezioni di indubbia utilità ai
fini di una corretta programmazione degli investimenti, come anche
del controllo della liquidità e del livello di copertura delle
riserve).
SCHEMA DI BILANCIO TECNICO
PER UN FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA
A t t i v i t à
|
P a s s i v i t
à
|
Patrimonio netto
|
Valore attuale medio delle pensioni in pagamento ([4])
|
|
|
Valore attuale medio dei contributi dei:
|
Valore attuale medio delle future prestazioni di:
|
- iscritti
alla data del bilancio tecnico
- futuri
iscritti
|
-
iscritti alla data del bilancio tecnico
-
futuri iscritti
|
|
Valore attuale delle spese di amministrazione
|
|
|
Totale attività
|
Totale passività
|
Disavanzo tecnico
|
Avanzo tecnico
|
Totale a pareggio
|
Totale a pareggio
|
Le basi demografiche
Per la scelta delle basi tecniche di natura
demografica (previsioni sui nuovi ingressi, ove previsti;
probabilità di eliminazione per le diverse possibili cause;
passaggi di categoria; probabilità di aver famiglia e relativa
composizione media, etc.), si sottolinea l'opportunità di far
riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si
rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano
disponibili o risultino scarsamente significative, sarà
giustificato l'uso o l'adattamento di osservazioni condotte
nell'ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo
assimilabili a quella oggetto di valutazione.
Occorre comunque tener presente che qualora il Fondo oggetto di
valutazione ricorra allo strumento assicurativo per garantire
specifiche coperture, è opportuno verificare la coerenza delle basi
demografiche adottate con quelle utilizzate dalla Compagnia per la
copertura del rischio assicurato.
Particolare attenzione e prudenza andranno poi poste nella
scelta e nell'aggiornamento delle tavole di mortalità riferite ai
pensionati, allo scopo di limitare, nel caso di significativi
scostamenti nel tempo delle frequenze di eliminazione effettive
rispetto a quelle teoriche (in particolare se le prime dovessero
risultare costantemente e significativamente inferiori alle seconde
- rischio di longevità), il verificarsi di disavanzi di gestione
che andrebbero a ricadere sulle ultime generazioni di iscritti.
Si sottolinea pertanto l'opportunità di fare ricorso a tavole di
mortalità "proiettate", specie qualora non sia prevista la
copertura assicurativa del rischio di sottomortalità.
A tal fine si raccomanda di procedere a scelte oculate che
tengano conto delle specificità del collettivo assicurato e della
tipologia di adesione, senza necessariamente far ricorso alle
tavole di più comune utilizzo nel mercato delle assicurazioni di
rendita vitalizia. L'adesione a queste ultime avviene di norma su
base individuale e volontaria, quindi le imprese di assicurazione
ne debbono tener conto tramite l'antiselezione. Con l'iscrizione ad
un Fondo pensione ad adesione collettiva, invece, la generalità
degli iscritti si impegna al rispetto di norme statutarie e/o
regolamentari che hanno generalmente il solo scopo di disciplinare
il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici in maniera
uniforme e pertanto possono generare fenomeni di autoselezione
limitati ad un livello poco significativo.
Viene comunque lasciata al professionista la scelta del criterio
di proiezione dei tassi di mortalità.
Per quanto riguarda la previsione di eventuali futuri ingressi
nel Fondo, occorrerà tener conto delle prospettive di sviluppo
della collettività dei professionisti o dei lavoratori autonomi in
esame, facendo anche riferimento a iscrizioni/cancellazioni
desumibili da archivi, albi, elenchi etc. oltre che, naturalmente,
alle tendenziali linee evolutive delle forze di lavoro del settore
interessato e, più in generale, della popolazione attiva (tasso di
occupazione ([5])). Fermo restando l'impegno ad
effettuare la suddetta previsione sulla base di dati affidabili, in
mancanza di significativi elementi di giudizio (per irregolarità
dei dati o altre problematiche strutturali), si potrà assumere
l'ipotesi di futura invarianza numerica e compositiva della
collettività censita alla data di
valutazione.
Le basi economico-finanziarie
Grande attenzione andrà posta anche nella scelta
delle basi tecniche economiche e finanziarie relative allo sviluppo
delle retribuzioni o dei redditi, all'andamento dell'inflazione,
alla dinamica delle pensioni (comprese quelle del regime
previdenziale di base, che influenzano gli oneri del Fondo quanto
meno nel caso in cui sia prevista la perequazione automatica delle
prestazioni), al tasso di rendimento delle disponibilità
patrimoniali, al tasso di variazione del PIL, etc.; le relative
assunzioni dovranno comunque definire un sistema di ipotesi
evolutive prudenziale, coerente e, allo stato,
plausibile.
Per quanto riguarda gli sviluppi delle retribuzioni (o dei
redditi da lavoro autonomo), giova ricordare che essi dipendono sia
da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale
dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende
individuali (per i lavoratori dipendenti: promozioni a gradi,
qualifiche e categorie superiori; per i lavoratori autonomi
allargamento ovvero contrazione della sfera di attività
professionale); queste ultime danno luogo, distintamente per
categoria o gruppo omogeneo di partecipanti ed eventualmente per
sesso, a "linee" evolutive (medie) in funzione dell'anzianità
lavorativa e/o dell'età. Generalmente, com'è noto, dette "linee"
vengono desunte dai valori retributivi o reddituali rilevati alla
data della valutazione, previa classificazione, perequazione e
interpolazione degli stessi; ma sarà anche opportuno fare
riferimento, quando possibile, alle serie storiche disponibili e,
per i lavoratori dipendenti, alle previsioni contrattuali.
La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test
che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o
reddituali rilevati.
Riguardo al tasso di rivalutazione dei redditi e delle
retribuzioni per effetto della variazione del quadro economico (per
le retribuzioni, in particolare, per effetto dei rinnovi
contrattuali), tale ipotesi va raccordata con l'ipotesi relativa al
fenomeno inflativo o, per i dipendenti, alle previsioni (se
esistenti) dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; in merito
si raccomanda un controllo di plausibilità del tasso finale di
incremento medio del reddito o delle retribuzioni della
collettività oggetto di valutazione (dovuto alle ipotesi adottate
sull'andamento numerico del collettivo, sull'ammontare dei redditi
o delle retribuzioni degli eventuali nuovi ingressi e dei promossi
e sulla dinamica delle retribuzioni o dei redditi connessa alla
carriera e alla variazione del costo della vita)([6]).
Per le grandezze macro-economiche (tasso di inflazione, tasso di
variazione del PIL, etc.) si dovrà fare riferimento a dati
ufficiali consuntivi o di previsione elaborati dal Governo; al
riguardo si può far riferimento, in analogia con quanto previsto
dalla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze
per l'individuazione di parametri per la redazione dei bilanci
tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, al
documento della Ragioneria Generale dello Stato: "Le tendenze di
medio lungo-periodo del sistema pensionistico e socio sanitario,
previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello
Stato" (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Ultimi-doc/).
Per il breve periodo si ritiene necessario utilizzare il più
recente documento di finanza pubblica elaborato dal Governo (DPEF o
RPP).
Particolare attenzione deve essere riposta sui valori
programmati del tasso di inflazione e di variazione del PIL nel
breve periodo contenuti nei documenti di finanza pubblica, in
quanto potrebbe rendersi necessaria una loro rettifica in funzione
dei valori tendenziali.
Per quanto concerne il tasso di rendimento del patrimonio al
netto degli oneri gestionali e fiscali, quest'ultimo deve essere
individuato sulla base del rendimento medio realizzato nell'ultimo
quinquennio, nonché di quanto previsto negli eventuali piani di
investimento del Fondo, programmati o già in atto.. Il livello del
tasso di rendimento non dovrebbe superare il tasso d'interesse
adottato per la proiezione del debito pubblico (fonte: http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dfp.psc.asp).
Qualsiasi scelta diversa da quella indicata deve essere
adeguatamente motivata dall'Attuario nell'ambito della relazione
tecnica.
Analisi di sensitività (Stress test)
Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici
l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di
basi demografiche o economico-finanziari anche estremi
(stress-testing).
Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati
casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della
tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché
allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali
interventi correttivi. A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse
opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire
adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente
segnalando ai responsabili del Fondo le criticità che tali
elaborazioni dovessero
evidenziare.
Relazione conclusiva
La relazione conclusiva sul bilancio tecnico dovrà
illustrare esaustivamente i seguenti elementi:
- le principali disposizioni di legge e di Regolamento, come
anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi,
risoluzioni della COVIP, etc.), che hanno rilevanza ai fini delle
valutazioni;
- le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche
degli iscritti attivi, pensionati ed eventualmente cessati con
diritto a prestazione differita presenti alla data di riferimento
del bilancio tecnico;
- il regime finanziario di gestione;
- la metodologia attuariale utilizzata per le elaborazioni;
- le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie
adottate;
- i risultati in forma sintetica;
- la proiezione delle entrate e delle uscite annue nonché la
conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco
temporale;
- le conclusioni che possono trarsi dai risultati
conseguiti.
In particolare, per quanto riguarda l'illustrazione delle
principali normative che interessano, dovranno essere richiamate le
disposizioni riguardanti:
- i
contributi, indicandone la misura alla data del bilancio (in valore
assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le
eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le
grandezze economiche di riferimento (ad esempio, trattandosi di
Fondo integrativo o comunque collegato all'assicurazione di legge,
le retribuzioni imponibili sia ai fini del Fondo che di detta
assicurazione);
- i requisiti
di accesso alle diverse prestazioni regolamentari;
- i criteri
di determinazione e (se previsti) di adeguamento delle diverse
tipologie di prestazioni: capitali, rendite, particolari erogazioni
accessorie (come gli assegni di famiglia) etc.;
- le regole,
ove esistenti, per gli impieghi patrimoniali;
- l'attribuzione
del rendimento netto delle attività patrimoniali.
L'Attuario che rilevi la non conformità delle norme statutarie o
regolamentari del Fondo alle disposizioni di legge o alla normativa
secondaria che possa incidere sui risultati del bilancio, deve fare
menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli effetti
economici di massima che la mancata conformità alle suddette
disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della
gestione (il controllo della conformità va fatto comunque prima di
programmare le valutazioni richieste dal bilancio tecnico e
l'eventuale esito negativo della verifica va segnalato subito ai
responsabili del Fondo).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla descrizione del
regime tecnico-finanziario sul quale si fondano le valutazioni,
verificando quanto eventualmente riportato nello
Statuto/Regolamento del Fondo, definendo gli oneri e gli impegni
che vengono presi in considerazione, l'arco temporale nel quale si
estendono le proiezioni, la specificità delle condizioni di
equilibrio che ci si propone di individuare ed ogni altra
implicazione connessa all'impostazione adottata.
Qualora il Fondo sia gestito in regime tecnico-finanziario
diverso da quello della capitalizzazione completa, l'Attuario non
dovrà mancare di segnalare, nella relazione, le implicazioni
connesse a tale regime in ordine all'equilibrio della gestione.
Un apposito capitolo della relazione (o di un eventuale allegato
tecnico alla stessa, se si preferisce), sarà dedicato alla
descrizione dei metodi di valutazione adottati.
Nel fornire le dovute precisazioni sulle basi tecniche
demografiche adottate, si avrà cura di indicare se esse sono state
costruite ad hoc sulla base di statistiche
relative alla popolazione degli iscritti oggetto di valutazione,
ovvero se sono state desunte da altre esperienze; in ogni caso le
determinazioni assunte saranno riportate nella relazione (o
nell'allegato tecnico), unitamente all'illustrazione degli
eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati esterni.
Naturalmente, anche la scelta delle basi tecniche
economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella relazione,
tenendo presente quanto già detto precedentemente.
L'esposizione dei risultati in forma sintetica sarà accompagnata
da una nota di commento redatta in forma tale da consentire, anche
a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione
attuariale, una agevole interpretazione dei dati ed un corretto
apprezzamento della situazione tecnico-finanziaria del Fondo.
Lo schema di bilancio tecnico riportato poco sopra fa
riferimento ad un Fondo a prestazione definita gestito in regime
finanziario di capitalizzazione piena, con gestione diretta delle
rendite, aperto a nuove iscrizioni, che, con gli opportuni
adattamenti, può costituire un utile riferimento per l'esposizione
sintetica dei risultati anche per altre fattispecie di elaborazioni
attuariali.
Per offrire al gestore più analitici elementi valutativi, utili
sia ai fini di una migliore comprensione dei risultati conseguiti,
sia ai fini gestionali (piani di investimento etc.), dovranno poi
essere fornite le proiezioni per anno di gestione, estese ad almeno
30 anni ([7]) (o più, qualora sia ragionevole
presumere che determinate normative esplichino i loro effetti solo
nel lungo periodo), della popolazione assicurata e pensionata
nonché delle entrate contributive, delle uscite per prestazioni e
del patrimonio disponibile a fine esercizio ([8]). Tale documentazione potrà peraltro essere
omessa in caso di valutazioni relative a piccoli gruppi di soli
pensionati o quando si tratti di Fondi interni senza patrimonio di
destinazione.
Nel redigere la relazione, si raccomanda di limitare
all'essenziale l'uso di termini tecnici, sul significato dei quali
occorre in ogni caso fare chiarezza.
2.
La costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di
posizioni previdenziali
Dette valutazioni possono avere un duplice scopo:
- determinare
l'importo da versare da parte di un iscritto per ottenere il
riconoscimento, ai fini del diritto e/o della misura del
trattamento, di periodi privi di copertura contributiva ma che la
normativa interna consente di riscattare (servizio militare, corsi
di studio, periodi di aspettativa per maternità etc.);
- determinare
il valore della "posizione previdenziale" individuale allo scopo di
consentirne la liquidazione o il trasferimento ad altra forma
previdenziale.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla complessità e
delicatezza di tali valutazioni, che possono anche
significativamente influenzare l'equilibrio tecnico della gestione
e/o incidere su un'equa attribuzione delle disponibilità
patrimoniali del Fondo.
Di norma è bene utilizzare le stesse basi tecniche adottate ai
fini dell'ultimo bilancio attuariale; qualora tali basi
risultassero superate, la costruzione delle tabelle deve essere
preceduta da un opportuno aggiornamento di dette basi e valgono, al
riguardo, le indicazioni illustrate in merito al bilancio
tecnico.
Anche per le valutazioni in parola, occorre che sia redatta
un'apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:
- l'illustrazione
delle principali norme interne del Fondo che hanno rilevanza ai
fini delle valutazioni;
- le
eventuali semplificazioni adottate nella costruzione delle tabelle,
che dovranno essere di agevole uso (tabelle eccessivamente numerose
e complesse costituirebbero un'inutile complicazione e
giustificherebbero quindi l'adozione diretta di formule attuariali
caricate su un elaboratore);
- la
metodologia di calcolo utilizzata;
- le basi
tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
- chiare ed
esaustive istruzioni sull'uso delle tabelle, con esemplificazioni
numeriche relative alle diverse fattispecie cui fanno riferimento
le tabelle stesse.
3.
Valutazioni relative a varianti normative
Si tratta di valutazioni che riguardano l'impatto sulle
condizioni di equilibrio del Fondo di:
- innovazioni
normative esterne al Fondo che possono richiedere modifiche del
Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o
negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione;
- modifiche
del Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli organi
amministrativi dello stesso.
In ogni caso si tratta, in linea di massima, di confrontare le
risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro normativo
preesistente ed in quello modificato.
Per le linee da seguire, si può fare quindi riferimento a quanto
già indicato in tema di bilancio tecnico, con la ovvia
raccomandazione di fornire nella Relazione, in termini esaustivi,
una chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e
di sviluppare le valutazioni nelle medesime ipotesi e basi
tecniche.
Nel caso di modifiche deliberate o progettate dagli organi del
Fondo, è necessario inoltre verificare preventivamente la coerenza
delle stesse con le norme di legge vigenti in materia.
Tenuto conto che tale verifica investe anche competenze di tipo
legale e fiscale, è opportuno che l'Attuario si avvalga della
collaborazione di altri professionisti, quando a ciò non abbia già
provveduto il committente.
4.
Analisi degli impegni assunti e dei flussi di
passività
Si tratta di valutazioni che riguardano la stima delle
passività e degli impegni del Fondo soprattutto nell'ottica della
proiezione delle dinamiche dei cash-flow. Dal punto di vista
metodologico, l'approccio è del tutto riconducibile ai processi
individuati per la predisposizione dei bilanci tecnici, dove magari
le fasi di analisi di sensitività (stress test), al caso anche
stocastiche, potrebbero rivestire un peso maggiore.
Le risultanze di cui sopra - stima degli impegni futuri del
fondo e dei flussi attesi di passività - sono evidenziate a parte
con lo scopo di fornire alle funzioni preposte alla scelta degli
investimenti e all'asset management (area finanza) indicazioni
utili per una gestione più efficiente del portafoglio, che tenga
conto anche delle passività da coprire tempo per tempo. A sua volta
l'area finanza potrebbe fornire all'Attuario dei tassi di
rendimento attesi aggiornati per "correggere" le proiezioni delle
passività, attivando un utile processo di looping che ovviamente
migliora l'attendibilità dei risultati.
SEZIONE B - FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
Così come nell'ambito dei regimi a "prestazione
definita" si individuano forme strutturalmente diverse, anche nei
regimi a "contribuzione definita" coesistono diverse tipologie
gestionali che hanno però tutte in comune, come già si è avuto modo
di precisare, il criterio di determinazione delle
prestazioni.
Il D. Lgs. n. 252/2005 stabilisce che per i lavoratori
dipendenti "nuovi iscritti" le forme pensionistiche complementari a
"contribuzione definita" sono tecnicamente gestite, almeno nella
fase di accantonamento (e quindi di formazione dei montanti
contributivi), in regime di capitalizzazione individuale: la
prestazione periodica è funzione del capitale accumulato nei conti
individuali dei singoli partecipanti e di coefficienti attuariali
di conversione del capitale stesso in rendita (solo nella
previdenza obbligatoria e in alcuni fondi cosiddetti preesistenti
il regime della "contribuzione definita" può coesistere con il
sistema tecnico-finanziario di gestione della
ripartizione).
In particolare si possono distinguere:
- regimi nei quali ai fini della determinazione delle prestazioni
vengono applicati coefficienti di conversione "generali", ossia
stabiliti prescindendo in parte o totalmente dalle caratteristiche
demografiche dei singoli beneficiari (età, sesso, condizione
familiare etc.); in tali regimi si rileva pertanto un più o meno
significativo grado di solidarietà tra gli iscritti. Questo può
accadere, con riferimento alla previdenza complementare, solo nei
fondi cosiddetti preesistenti;
- regimi nei quali la prestazione è funzione del montante
accumulato e delle specifiche connotazioni demografiche
dell'iscritto; si tratta quindi di regimi di tipo prettamente
"assicurativo", dove vale il principio di mutualità ma è esclusa
ogni forma di solidarietà.
In ogni caso, per quanto riguarda l'intervento dell'Attuario, le
tipologie delle valutazioni, in gran parte riconducibili a quelle
già illustrate con riferimento alle forme a "prestazione definita",
possono così riepilogarsi:
1. elaborazione di bilanci
tecnici in caso di gestione diretta delle rendite, con proiezioni
per anno di gestione delle entrate contributive (distinguendo, ove
previste, le diverse componenti del gettito), delle uscite per
prestazioni (con ogni opportuna specifica relativa alla natura
delle stesse), delle spese di amministrazione e delle conseguenti
disponibilità patrimoniali (con riferimento ai diversi "conti" in
cui risulti articolato l'assetto gestionale);
2. calcolo dei premi per le
eventuali coperture accessorie (invalidità e premorienza);
3. determinazione dei
coefficienti di conversione del montante contributivo in
rendita;
4. analisi degli impegni
assunti e scelte d'investimento (ALM -Asset Liability
Management)
Per quanto riguarda le valutazioni di cui al punto 1, valgono le
direttive, le raccomandazioni ed i suggerimenti espressi in merito
al bilancio tecnico di un Fondo a "prestazione definita";
naturalmente nelle forme a "contribuzione definita" le proiezioni
per anno di gestione mirano soprattutto a fornire indicazioni utili
ai fini di una corretta programmazione degli investimenti e, per i
Fondi autorizzati a gestire direttamente i trattamenti
pensionistici, del controllo del livello di copertura del "conto
pensioni" (o "fondo" o "riserva" o comunque sia definito, dal
Regolamento, l'accantonamento destinato al finanziamento delle
rendite in vigore).
Nell'elaborare tali proiezioni, sarà necessario considerare tra
le uscite, insieme alle prestazioni dovute in caso di cessazione
per vecchiaia/anzianità, dimissioni/ licenziamento,
invalidità/inabilità e morte, anche:
- le anticipazioni previste dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n.
252/2005;
- i trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare in
conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. n. 252/2005;
- i riscatti previsti dall'art. 14, comma 2, lettere b) e c) del
D. Lgs. n. 252/2005.
In merito alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza,
c'è da dire che di regola i Fondi si avvalgono di apposite
convenzioni con Imprese assicurative. In tal caso l'Attuario può
essere chiamato a prestare consulenza per la stipula delle suddette
convenzioni e a verificare nel tempo l'andamento della
sinistrosità, al fine di accertare la congruità del prezzo
assicurativo pagato dal Fondo; analoga consulenza può essere
prestata a favore dei Fondi che si avvalgono di apposite
convenzioni per l'erogazione delle rendite.
La costruzione di coefficienti di conversione in rendite dei
"conti individuali" (o montanti contributivi) è un problema che si
pone, evidentemente, per i soli Fondi che gestiscono direttamente
le pensioni e non si avvalgono quindi di convenzioni assicurative.
La scelta delle basi tecniche dev'essere orientata agli stessi
principi di prudenza adottati nell'individuazione delle basi
tecniche per la redazione dei bilanci tecnici, avendo cura di
procedere ad un periodico aggiornamento delle stesse al variare del
quadro economico-demografico-finanziario generale.
Infine riguardo alle analisi degli impegni assunti e dei flussi
di passività in funzione ALM, ovviamente le proiezioni delle
passività risultano sicuramente più semplici, ma sempre essenziali
nell'ottica di massimizzare i rendimenti finanziari, obiettivo
importante specialmente nei sistemi a contribuzione definita.
Allegato A
PRINCIPALI FONTI DI DATI ED
INFORMAZIONI
ORDINE DEGLI ATTUARI
(/)
S.I.A.
(https://www.sia-attuari.it/)
ASSOPREVIDENZA
(http://assoprevidenza.it/)
BANCA D'ITALIA
(http://www.bancaditalia.it/)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSI0NE(http://www.covip.it/homepage.htm)
COMMISSIONE EUROPEA
(http://ec.europa.eu/justice/index_it.htm#newsroom-tab)
EUROSTAT: Yearbook 2004 - The statistical guide to
Europe(http://epp.eurostat.cec.eu.int/)
GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN
(http://www.gcactuaries.org/)
INPS
(http://www.inps.it/)
(http://banchedatistatistiche.inps.it/biblioteca/welfare.htm)
ISTAT
(http://www.istat.it/)
ISVAP
(http://www.isvap.it/)
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
(http://www.rgs.mef.gov.it/)
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI(http://www.welfare.gov.it/default)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(http://www.tesoro.it/welcome.asp)
MEFOP
(http://www.mefop.it/)
Altri siti di interesse:
ABI
http://www.abi.it/
ANIA
http://www.ania.it/
CENSIS
http://www.censis.it/
CNEL
http://www.cnel.it/
CNR
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html
CONSOB
http://www.consob.it/
INAIL
http://www.inail.it/
INPDAP
http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp
IRPPS
http://www.irpps.cnr.it/
OCSE
http://www.oecd.org/home/
OIC
http://www.fondazioneoic.it/
PARLAMENTO
http://www.parlamento.it/
SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA
http://w3.uniroma1.it/sis/index.asp
Roma, 14 settembre 2009
([1]) Le presenti linee guida, riferite ai fondi di
previdenza complementare, possono essere considerate valide anche
per le valutazioni relative a forme di previdenza obbligatoria, in
quanto compatibili con le previsioni del D.M. 29 novembre 2007
"Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici
degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria". Per
quanto concerne invece la metodologia e il tasso di attualizzazione
da utilizzare nelle valutazioni sulla base dei principi contabili
internazionali International Accounting Standards (IAS), ora
International Financial Reporting Standards (IFRS) si rinvia ai
principi contabili stessi (regolazione della Commissione Europea N.
1126/2008 del 3 Novembre 2008, pubblicata sul Giornale Ufficiale
dell'UE il 29 novembre 2008).
([2]) Così come integrato dalle disposizioni di cui
alla legge n. 296/2006, al d. lgs. n. 28/2007, alla legge n.
244/2007 e alla legge n. 247/2007.
([3]) Questa espressione si contrappone a quella di
"sistema retributivo" (ossia basato su prestazioni correlate ai
livelli retributivi o reddituali degli iscritti), ma
sostanzialmente individua una forma di previdenza a "contribuzione
definita".
([4]) Gli oneri relativi ad eventuali iscritti non più
in attività alla data del bilancio tecnico ed in attesa di
maturazione del diritto a prestazione (ad esempio, cessati in
attesa di maturazione del requisito dell'età) possono essere
conglobati con quelli dei pensionati o evidenziati a parte.
([5]) Al riguardo si segnala la fonte, per
l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici
sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero
sistema pubblico, utilizzata dalla Conferenza dei Servizi tra
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero
dell'Economia e delle Finanze: "Le tendenze di medio lungo-periodo
del sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate
con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato" (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/RGS-comuni/Ultimi-doc/).
([6]) Il D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei
criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori
delle forme di previdenza obbligatoria" prevede che l'evoluzione
del reddito medio avvenga in relazione alla variazione della
produttività media del lavoro a livello nazionale; tale previsione
normativa non è applicabile nelle valutazioni che prevedono la
proiezione di ogni singola posizione, può peraltro essere
realizzato un controllo a posteriori sul tasso di incremento medio
nel periodo di valutazione del reddito medio al fine di
giustificare eventuali differenze sostanziali rispetto alla
variazione della produttività media a livello nazionale.
([7]) Il D.M. 29 novembre 2007 "Determinazione dei
criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori
delle forme di previdenza obbligatoria" prevede che siano elaborate
previsioni per un periodo di cinquanta anni.
([8]) Cfr per le valutazioni sulle gestioni
pensionisitiche dei professionisti gli indicatori e gli schemi per
la rappresentazione dei risultati indicati nel D.M. 29 novembre
2007 "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci
tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza
obbligatoria".