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Note: La seguente nota non
comprende le linee guida per il "recoverability test" relativo ai
"deferred transaction cost" e il test relativo agli "Onerous
Service Contracts".
1. PREMESSA
Il presente documento
rappresenta una guida utilizzabile dagli attuari per la verifica
della congruità delle riserve tecniche vita in conformità con i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Per l'impostazione
del presente documento sono state prese a riferimento le "Practice
guidelines" elaborate dall'International Actuarial Association
(IAA), opportunamente modificate per tener conto della specificità
del mercato italiano e della nostra realtà attuariale.
In particolare sono state analizzate le linee guida del Liability
Adequacy Test (di seguito LAT) dei seguenti principi
contabili:
- IFRS4 Insurance Contracts: fornisce i principi fondamentali per
la valutazione della congruità della riserva tecnica per tutti quei
contratti classificati come assicurativi o di investimento con
componente di partecipazione discrezionale agli utili (di seguito
DPF) contabilizzata completamente nelle passività come componente
di riserva tecnica;
- IAS37 Provision Contingent Liabilities and Contingents Assets:
fornisce le linee guida per la valutazione della congruenza delle
riserve tecniche nei casi in cui i test già effettuati dalla
compagnia in applicazione della normativa locale preesistente alla
introduzione dell'IFRS4 non soddisfino i requisiti minimi richiesti
dalle linee guida degli IFRS4 sul LAT.
2. LINEE GUIDA
2.1 Introduzione
Il presente documento si propone di inquadrare l'ambito di
applicazione del LAT, definire cioè il portafoglio di contratti
oggetto di verifica, per poi approfondire i principi che devono
essere seguiti nella valutazione della congruenza delle riserve
tecniche conformemente a quanto previsto da IFRS4 e da IAS37.
I suddetti principi riguardano:
- la frequenza e la rappresentatività del LAT;
- la finalità del LAT;
- la verifica del test stesso.
Il test del LAT richiede alla compagnia di verificare che le
riserve nette, intese quali riserve di bilancio decurtate dei costi
di acquisizione da differire e degli attivi immateriali, collegati
ai contratti acquisiti mediante business combination, siano in
grado di coprire gli impegni assunti nei confronti degli assicurati
definiti dal valore attuale dei futuri flussi di cassa.
Nel seguito del documento tale valore attuale verrà chiamato
"riserva realistica" e rappresenterà il termine di paragone da
utilizzare per valutare la congruità delle riserve appostate a
bilancio. Qualora la "riserva realistica" risulti maggiore delle
riserve nette sottoposte al test di verifica si genera un deficit
che dovrà essere imputato a conto economico.
2.2 Ambito di applicazione del LAT
Il LAT deve essere effettuato per i contratti classificati come
assicurativi e per i contratti di investimento con DPF.
2.2.1 Contratti assicurativi
I riferimenti su come deve essere calcolato il LAT sono forniti nel
paragrafo 15 dell' IFRS4 dove si stabilisce che la Compagnia deve
valutare ed accertare che ad ogni data di bilancio le riserve
tecniche siano adeguate.
Tale valutazione dovrà essere effettuata considerando tutti i
futuri flussi di cassa generati dai contratti del portafoglio di
polizze esaminato e utilizzando le migliori e più coerenti ipotesi
applicabili dall'attuario.
Qualora tale verifica dimostri che le riserve nette, risultano
inferiori alla "riserva realistica" il deficit di riserva
risultante dovrà essere registrato nel conto economico.
2.2.2 Contratti di investimento con DPF
L'applicazione del LAT per i contratti di investimento con DPF
dipende dalla modalità di contabilizzazione della componente del
DPF stesso, ossia se tale componente viene considerata una
passività o se risulta totalmente o in parte contabilizzata nel
patrimonio netto.
- Il DPF è contabilizzato interamente come passività.
Per questi contratti di investimento i requisiti richiesti per la
verifica della congruenza delle riserve sono gli stessi previsti
per i contratti classificati come assicurativi; si applica quanto
prescritto dallo IFRS4, paragrafo 35, punto (a), in cui si
stabilisce che il LAT è riferito all'intero contratto come previsto
nei paragrafi 15-19 dell' IFRS4.
- Il DPF è contabilizzato in parte o interamente nel
patrimonio netto. Per questi contratti di investimento si
applica quanto prescritto dagli IFRS4, paragrafo 35, punto (b), in
cui si stabilisce che le passività da contabilizzare per l'intero
contratto non potranno essere inferiori all'ammontare degli
elementi garantiti, valutati in maniera conforme alle linee guida
dello IAS39. Non è chiaro se il requisito previsto dallo IAS39,
secondo cui le passività contabilizzate non possono essere
inferiori all'ammontare degli elementi garantiti, sia sostitutivo o
integrativo rispetto ai requisiti minimi richiesti dal LAT.
La componente del DPF relativa ai contratti rivalutabili del nostro
mercato assicurativo viene generalmente contabilizzata nelle
passività; questo comporta che per i contratti d'investimento
rivalutabili il LAT verrà applicato all'intero contratto come
previsto nei paragrafi 15-19 dello IFRS4.
2.3 Riserva Tecnica Netta
Con il termine di "riserva tecnica netta" si indica l'ammontare di
riserva, utilizzato nel calcolo del LAT, da confrontare con la
"riserva realistica" determinata sulla base del valore attuale dei
futuri flussi di cassa.
L' IFRS4 definisce la "riserva tecnica netta" come la differenza
tra le riserve tecniche appostate a bilancio e i relativi costi
d'acquisizione da differire oltre ad eventuali attivi immateriali
che siano riconducibili alle riserve tecniche oggetto di
valutazione (quali ad esempio quelli che nascono da acquisizione di
portafogli, contabilizzati in applicazione del paragrafo 31
dell'IFRS4 "expanded presentation").
Una questione di notevole interesse è se la valutazione della
congruità delle riserve debba essere effettuata considerando
all'interno delle riserve nette anche la posta contabile delle
"shadow liabilities".
L'IFRS4 non precisa se l'eventuale accantonamento a conto economico
del deficit di riserva debba essere effettuato considerando o meno
le "shadow liabilities" ma, al paragrafo 15 prescrive genericamente
che la congruità sia verificata rispetto alle passività
assicurative rilevate.
Da quanto riportato nell'IFRS4, paragrafo 30, "Shadow Accounting",
si ritiene che la congruità delle riserve debba essere valutata
considerando tra le riserve nette anche la componente di shadow
liability di pertinenza degli assicurati registrata in bilancio.
L'inclusione della shadow liability garantisce una maggiore
coerenza finanziaria tra i valori a confronto date le prescrizioni
relative al tasso di attualizzazione da utilizzarsi nel calcolo del
LAT (vedi par 2.7). Qualora la compagnia registri in bilancio una
quota di minusvalenze nette di pertinenza degli assicurati, tale
componente dovrà essere portata in deduzione nel calcolo della
riserva netta.
2.3.1 Shadow Liability
Per esclusive necessità di completezza si riportano alcuni cenni
sulla tematica delle "shadow liability".
Le "shadow liabilities" sono riserve previste nell'ambito della
disciplina dello shadow accounting che consente la separazione
contabile dell'elemento di partecipazione agli utili di tipo
discrezionale (paragrafo 34 comma b).
Tale possibilità è contemplata dallo IFRS4, paragrafo 30, secondo
cui l'assicuratore può cambiare la sua politica contabile in modo
che le plus/minusvalenze sugli attivi che risultano riconosciute,
anche se non realizzate, determinano lo stesso effetto sulla
misurazione delle passività assicurative che si sarebbe determinato
se dette plus/minusvalenze fossero state realizzate.
Tali riserve presentano una natura tecnica differente rispetto alle
altre riserve di bilancio in quanto correlate con il valore delle
plus/minusvalenze latenti e vengono appostate per consentire una
corretta rappresentazione a bilancio delle passività assicurative e
del patrimonio netto.
A titolo esemplificativo se gli attivi sono classificati "Available
for Sale" e conseguentemente al termine dell'esercizio il loro
valore contabile viene allineato al valore di mercato viene
registrata a stato patrimoniale, tra le riserve tecniche, shadow
liabilities per l'importo di plus/minusvalenze latenti di
pertinenza degli assicurati mentre a patrimonio netto sarà rilevata
una contropartita per un importo pari alle plus/minusvalenze
latenti per la quota parte dello shareholder.
Qualora invece, gli attivi sono classificati "Trading through
Profit and Loss" si terrà conto dell'effetto delle
plus/minusvalenze latenti contabilizzando delle shadow liabilities
e transitando a conto economico.
2.4 Frequenza e rappresentatività del test
L' IFRS4 richiede che il LAT venga effettuato ad ogni "reporting
date" ossia in sede di redazione del bilancio di esercizio e della
relazione semestrale. Il dettaglio e la precisione di calcolo del
LAT devono consentire di esprimere un giudizio di congruità delle
riserve accantonate in bilancio.
Qualora non si sia in presenza di un deficit di riserva tecnica non
è necessario riportare nelle "disclosure" di bilancio informazioni
di dettaglio sui risultati del test stesso.
La precisione e l'analiticità del test potrebbero teoricamente
variare in funzione dell'entità del surplus di riserva tecnica
netta rispetto alla riserva realistica (margine di congruenza).
Nell'ipotesi in cui venga accertata e dimostrata l'esistenza di un
ampio margine di congruenza si potrebbe anche ridurre il livello di
precisione del test; se il margine risulta invece limitato è
consigliabile prevedere un test articolato in maniera precisa e
particolareggiata. In ogni caso i procedimenti adottati e le
verifiche effettuate devono essere descritti in maniera esaustiva
nella "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a
contratti emessi da imprese di assicurazione" prevista dal
provvedimento ISVAP n. 2460 in tema di verifica della congruità
delle passività assicurative (vedi par. 2.11)
2.5 Requisiti minimi e finalità del test
L'IFRS4, paragrafo 16, specifica che se la compagnia effettua un
test di congruità delle riserve che rispecchia determinati
requisiti minimi allora non sono richieste ulteriori verifiche. I
suddetti requisiti minimi richiesti sono elencati di seguito:
- il test deve considerare il valore corrente di tutti i futuri
flussi attesi sul contratto, inclusi quelli relativi alle spese di
gestione dei sinistri e quelli derivanti dalle garanzie e dalle
opzioni implicite;
- qualora il test metta in evidenza che le riserve siano inadeguate
l'intero deficit verrà imputato a conto economico.
Dall'analisi dell'IFRS4 emergono alcuni fondamentali aspetti:
- valore corrente: questo termine sta ad indicare che
la valutazione deve essere effettuata utilizzando ipotesi
aggiornate. L' IFRS4 non specifica se le ipotesi da adottare
necessitino di aggiustamenti per il rischio e l'incertezza; sembra
quindi sostenibile che i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4,
per i test già richiesti dalla normativa local gaap, risultino
soddisfatti utilizzando ipotesi aggiornate prive di aggiustamento
per il rischio e l'incertezza;
- futuri flussi di cassa: è preferibile utilizzare,
quale periodo di proiezione, l'intera durata contrattuale; per i
contratti caso vita, quindi, i flussi dovrebbero essere proiettati
fino a scadenza del contratto. Per quei contratti senza scadenza
prefissata, quali, ad esempio, quelli a vita intera a premio unico
a tasso 0%, per cui è stimabile una durata massima effettiva è
possibile adottare tale durata come periodo di proiezione. Nella
valutazione dei futuri flussi di cassa vanno considerati anche gli
introiti relativi ai futuri incassi di premi per tariffe a premio
annuo o a premio ricorrente. Il riferimento alle spese di gestione
dei sinistri implica che almeno i costi diretti devono essere
considerati e possibilmente anche tutte le spese amministrative
comprese quelle di liquidazione del sinistro;
- flussi di cassa relativi alle opzioni implicite e alle
garanzie: le linee guida dell'IFRS4 non precisano quali
opzioni implicite e garanzie dovrebbero essere considerate ma
impongono chiaramente che la valutazione delle stesse non deve
essere trascurata in un processo di verifica di congruità delle
riserva.
Il calcolo delle opzioni implicite e delle garanzie può avvenire
attraverso:
- la stima dei futuri flussi di cassa per opzioni implicite e
garanzie, siano esse "in the money" che "out of the money";
- la stima dei flussi di cassa delle opzioni implicite e garanzie
estendendo il periodo di proiezione in maniera tale da cogliere
tutti i flussi generati da tali opzioni e garanzie;
- una misurazione stocastica del costo delle opzioni implicite e
delle garanzie.
2.6 Approccio metodologico da seguire se il LAT non
soddisfa i requisiti minimi richiesti dagli IFRS 4
Nell'ipotesi in cui lo strumento di valutazione della congruenza
delle riserva non soddisfi interamente i requisiti minimi richiesti
dal LAT, l'IFRS4 (paragrafo 17 sezione (b)) precisa che la
compagnia dovrà valutare l'adeguatezza delle riserve tecniche
seguendo i criteri previsti dallo IAS37 in materia di Provision,
Contingent Liabilities and Contingent Asset.
La legislazione italiana prevede diversi tipi di analisi sulla
valutazione della congruenza della riserva in relazione ai futuri
flussi di cassa. Tali analisi, in relazione al tipo di flusso e al
tipo di rischio sottostante, permettono di valutare in maniera
distinta la congruenza delle riserve in relazione a:
- rischio demografico;
- rischio finanziario;
- rischio economico.
Dall'analisi dei test di congruità previsti dalla legislazione
italiana sembra però emergere che nessuno di essi sia in grado di
soddisfare il complesso dei requisiti minimi richiesti per il
calcolo del LAT.
In tali condizioni la congruenza delle riserve dovrà essere
accertata sulla base di un test elaborato in linea con i contenuti
previsti dallo IAS37.
2.7 Contenuti dello IAS37
Lo IAS37, paragrafo 36, stabilisce che l'importo di riserva,
valutato ad ogni reporting date, sarà calcolato come la migliore
stima ("best estimate") della somma necessaria per estinguere gli
oneri futuri della compagnia. Il paragrafo successivo definisce il
concetto di "best estimate" come l'importo che si sarebbe disposti
a pagare per l'estinzione degli oneri futuri o per trasferirli a
una terza parte.
Il paragrafo 38 dello IAS37 definisce il concetto di "best
estimate" come la stima delle riserve tecniche effettuata dal
management della compagnia, integrata da valutazioni riguardanti
casi simili e, in talune circostanze, messa a confronto con
valutazioni effettuate da esperti indipendenti.
Inoltre, se la valutazione delle riserve tecniche riguarda entità
incerte composte da vari elementi (ad esempio si consideri la
valutazione degli impegni generati da un contratto assicurativo o
da un contratto di investimento con DPF), la riserva deve essere
uguale al valore attuale calcolato come media pesata di tutte le
possibili entità incerte presenti nella valutazione. Si precisa
infine ai paragrafi 37, 39 e 41 dello IAS37 che la valutazione
delle riserve tecniche deve essere "ante imposte".
Lo IAS 37 sembra pertanto supportare un modello basato sulla
valutazione dei futuri flussi di cassa, possibilmente
multi-scenario e in grado di riflettere i possibili risultati delle
entità aleatorie.
Infine, sebbene lo IAS37 ribadisca più volte il concetto di
valutare flussi di spesa, appare ragionevole che nel modello dei
flussi di cassa vengano considerati anche gli incassi dei premi nel
caso di contratti con tariffe a premio annuo e ricorrente, in
accordo con le linee guida dello IFRS4 sul LAT.
Rischio e incertezza
Lo IAS37 richiama il concetto di rischio e incertezza stabilendo
che il valore delle riserve realistiche deve essere calcolato
considerando tali fattori nelle valutazioni dei flussi di cassa,
senza però sovrastimare le riserve stesse.
Dal contenuto dello IAS37, paragrafi 42 e 43, emergono i seguenti
aspetti:
- considerare il rischio e l'incertezza: è evidente
che fattori quali il rischio e l'incertezza, che caratterizzano in
maniera evidente la maggior parte delle entità oggetto di
valutazione, devono essere accuratamente tenuti in considerazione
nel processo di valutazione delle ipotesi al fine di effettuare la
migliore stima possibile delle riserve;
- evitare una sovrastima della riserva:
l'aggiustamento per il rischio e l'incertezza comporterà
inevitabilmente un aumento dell'importo della riserva ma è
necessario evitare che tale aumento ne comporti una sovrastima. Lo
IAS37, pertanto, invita espressamente le Compagnie ad utilizzare
attenzione e cautela nel processo di aggiustamento delle ipotesi
per il rischio e l'incertezza.
Fattore di sconto e ipotesi di rivalutazione delle
prestazioni
Lo IAS37, paragrafi 45-47, tratta la tematica del fattore di sconto
da utilizzare nel processo di attualizzazione dei flussi di cassa.
Il "pre-tax discount rate" viene definito come il tasso di sconto,
al netto dell'effetto della tassazione, utilizzato per valutare il
"time value" del denaro sulla base delle attuali condizioni di
mercato.
Tale fattore di sconto non dovrebbe però riflettere i rischi già
incorporati nella valutazione dei flussi di cassa.
Nel paragrafo 19 dell' IFRS4 viene inoltre specificato che le
riserve valutate secondo i contenuti dello IAS37 rifletteranno i
margini di interesse se e solo se le riserve nette da confrontare
rispecchieranno anch'esse tali margini.
Per i prodotti rivalutabili del nostro mercato vita al fine di
calcolare le riserve realistiche, è necessario decidere l'ipotesi
di adeguamento delle prestazioni e il relativo fattore di
sconto.
Lo IFRS4 e lo IAS37 non trattano in maniera approfondita tale
aspetto ma offrono delle indicazioni da interpretare.
In tema di ipotesi di tasso di sconto, una soluzione praticabile è
quella di fare riferimento ad una curva rappresentativa del tasso
di interesse risk free utilizzato dal mercato per valutare il time
value del denaro qualora lo stesso sia significativo.
Nella scelta dell'ipotesi di rivalutazione delle prestazioni, un
aspetto da tenere in debita considerazione è rappresentato dal
vincolo dettato dallo IAS37 (paragrafi 51 e 52) in tema di
smobilizzo degli attivi "expected disposal of asset" secondo cui
non è possibile considerare nella valutazione delle passività gli
effetti degli utili derivanti dallo smobilizzo atteso dei propri
attivi. Di seguito si riportano alcune soluzioni proposte per
adeguare le prestazioni nel rispetto del vincolo dettato dallo IAS
37 e basate sul criterio dell'oggettività.
1. Rivalutazione delle prestazioni al tasso minimo
garantito. Tale approccio consente di stimare il minimo
valore di riserva che la compagnia deve accantonare per far fronte
alle prestazioni minime garantite all'assicurato. Ha il pregio di
essere un approccio semplice ed oggettivo che in talune circostanze
garantisce che le riserve nette appostate a bilancio siano congrue.
In particolare nell'ipotesi che per qualsiasi linea di garanzia non
vi sia deficit di riserva si può concludere che le riserve sono
sufficienti a garantire gli impegni dell'assicurato; per contro, in
presenza di deficit di riserva su livelli di rendimenti garantiti
alti la compensazione con i livelli di rendimenti garantiti bassi
potrebbe portare ad errate conclusioni di congruità (vedi par
2.10). La scelta di tale approccio comporta lo svantaggio di non
tener conto delle condizioni di mercato e dei presunti tassi a cui
le prestazioni in futuro si adegueranno.
2. Rivalutazione delle prestazioni ad una curva risk
free. Tale approccio consente di adeguare le prestazioni in
ragione del tasso più alto definito tra la misura di rendimento
annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la misura di
retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla curva dei
tassi risk free riconosciuta sul mercato. E' un metodo oggettivo e
coerente con i tassi di mercato che, tuttavia, non tiene conto
degli attivi detenuti dalla compagnia. In questo scenario l'ipotesi
di compensazioni tra linee di garanzie appare plausibile in quanto
si evita una sottostima delle prestazioni per tariffe con
rendimenti garantiti bassi in quanto l'ipotesi finanziaria di
rivalutazione delle prestazioni viene definita a partire dalla
curva dei tassi risk free. Rimangono comunque dei gradi di libertà
nella scelta del tasso da utilizzare per la rivalutazione delle
prestazioni.
3. Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore
di tassi stimato facendo ricorso alla tecnica del "cash flow
matching". Secondo tale approccio le prestazioni sono
rivalutate in funzione dei rendimenti stimati con la tecnica del
"cash flow matching" ovvero si determinano i rendimenti di un
portafoglio sintetico in grado di replicare i profili di riserva
sulla base dei valori di mercato della curva risk free con uno
spread tale che il valore del portafoglio replicante sia pari al
valore del portafoglio titoli realmente detenuto dalla compagnia
.
E' un approccio oggettivo che per costruzione ammette compensazioni
per linee di garanzia all'interno della gestione speciale.
4. Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore
di tassi best estimate definito in una lettura di sostanza
economica. Tale approccio consente di adeguare le
prestazioni in ragione del tasso più alto definito tra la misura di
rendimento annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la
misura di retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla
curva di tassi best estimate. Il vettore di rendimenti best
estimate dovrà essere definito sulla base dei rendimenti degli
attivi sottostanti alle riserve, stimati attraverso una procedura
aziendale consolidata che consenta di garantire una valutazione
oggettiva di tali rendimenti.
In questo scenario, come per il precedente, non sembrano sussistere
problemi nell' effettuare compensazioni tra linee di garanzie in
quanto l'adeguamento delle prestazioni sarà calcolato a partire
dalla curva di rendimenti best estimate.
2.8 Considerazioni aggiuntive sullo
IAS37
Eventi futuri
Lo IAS37, paragrafo 48, precisa che nel calcolo delle riserva ai
fini del LAT è necessario considerare gli eventi futuri solo nel
caso in cui vi sia obiettiva evidenza che tali eventi si
verificheranno.
Nel processo di valutazione dei flussi di cassa eventi futuri quali
riduzioni di spese, miglioramento dei trend di mortalità e altre
operazioni o fattori comportamentali, che possono influenzare i
futuri flussi di cassa devono essere, quindi, considerati solo se
vi è oggettiva evidenza che gli stessi potranno verificarsi.
Rimborsi
Lo IAS37 precisa che, nel caso in cui il pagamento di
un'obbligazione venga rimborsato da terze parti, la valutazione di
tale obbligazione non sarà influenzata dai rimborsi effettuati da
terze parti ma piuttosto tali rimborsi saranno rilevati con una
voce nell'attivo.
Inoltre nel processo di valutazione la componente delle spese sarà
considerata al netto di quelle spese sostenute per i
rimborsi.
In ambito assicurativo la riassicurazione può essere considerata
alla stregua di un rimborso.
2.9 La riassicurazione nel LAT
Per quanto riguarda la tematica relativa alla riassicurazione si
deduce che la congruenza della riserva debba essere valutata senza
tener conto degli effetti generati dalla riassicurazione.
Se il test del LAT è effettuato in accordo con i contenuti dello
IAS37, la questione viene risolta facendo riferimento alle linee
guida dell' IFRS4, paragrafo 17, sezione (a ii), in cui si
chiarisce che le relative poste degli attivi generati dalla
riassicurazione non saranno considerate in quanto contabilizzate
separatamente.
Anche nel caso in cui la compagnia non applichi lo IAS37, si
ritiene che, sebbene non espressamente stabilito, il test del LAT
debba essere calcolato al lordo della riassicurazione.
Inoltre nell'ipotesi di contabilizzare un deficit di riserva al
netto degli effetti della riassicurazione potrebbero sorgere
problemi di trasparenza in termini di esposizione in bilancio in
quanto si potrebbe oscurare l'esistenza di un rischio di credito a
cui la compagnia è esposta.
L' IFRS4, paragrafo 14, sezione (d) , stabilisce che la compagnia
non può:
- effettuare compensazioni tra poste di attivo generate dalla
riassicurazione e le relative poste delle riserve generate dal
business assicurativo. Di conseguenza, nell'ipotesi di una prassi
contabile che valuta la congruenza delle riserve considerando gli
effetti della riassicurazione, sarebbe necessario, in presenza di
un deficit netto di riserva, cambiare la prassi contabile al fine
di rilevare il deficit di riserva nelle passività assicurative e
riflettere separatamente l'effetto sugli attivi generati dalla
riassicurazione;
- effettuare compensazioni tra poste di conto economico, ricavi e
spese, generate dalla riassicurazione e le corrispondenti poste
generate dal business assicurativo diretto.
L'IFRS4, paragrafo 16, stabilisce che, nel caso in cui la compagnia
preveda un test di congruità delle riserve che rispecchi
determinati requisiti minimi, non sono richieste ulteriori
verifiche tecniche.
Questo principio non sembra autorizzare un test al netto della
riassicurazione in quanto si riferisce alla natura del test e non
all'ammontare che deve essere testato.
Inoltre, dato che la contabilizzazione delle poste generate dalla
riassicurazione è separata dalla contabilizzazione delle passività
assicurative è appropriato ritenere che il test non consideri la
riassicurazione e il suo relativo costo.
2.10 Aggregazioni
L' IFRS4, paragrafo 18, precisa il livello di aggregazione da
utilizzare per la valutazione della congruità delle riserve.
Se per la congruenza delle riserve si utilizza un test già
esistente, che rispecchia i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4,
paragrafo 16, il livello di aggregazione sarà stabilito sulla base
della pratica contabile usata per quel test.
Se il valore dei futuri flussi di cassa viene calcolato sulla base
dei contenuti dello IAS 37 la verifica va condotta ad un livello di
portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e
gestiti in modo unitario.
Per quanto riguarda i prodotti rivalutabili del nostro mercato la
scelta del livello di aggregazione dipenderà dalle ipotesi
finanziarie adottate per rivalutare le prestazioni e scontare i
cash flow e dalla valutazione dell'omogeneità delle gestioni
speciali.
La possibilità di effettuare aggregazioni per linee di garanzia
dovrà tener conto delle ipotesi finanziarie di rivalutazione e
sconto utilizzate per il calcolo dei cash flows come trattato in
dettaglio al paragrafo 2.7. Infatti se le prestazioni fossero
valutate al tasso di interesse minimo garantito, aggregazioni per
linee di garanzia potrebbero portare a indebite compensazioni dato
che i margini presenti su gestioni speciali con rendimenti
garantiti bassi non sempre sarebbero in grado di compensare deficit
di riserva su rendimenti garantiti più alti.
Ad esempio, se si considerano due linee di garanzia, una al 2% e
una al 4.5%, e si ipotizza che il rendimento della gestione
separata da riconoscere agli assicurati si attesti attorno al 4%,
la compensazione tra queste due linee di garanzia, in un' ottica di
rivalutazione delle prestazioni al minimo garantito, non sarebbe
coerente.
La riserva realistica della linea di garanzia al 2%, infatti,
sarebbe sottostimata e si avrebbe una sovrastima del margine di
riserva utilizzato per compensare il deficit generato dalla linea
di garanzia al 4.5%.
Nell'ipotesi che le prestazioni si adeguino in ragione di una curva
risk free o sulla base di un vettore di tassi best estimate il
problema di cui sopra non sussisterebbe e pertanto aggregazioni per
linee di garanzie sarebbero coerenti.
2.11 Contabilizzazione del deficit di
riserva
Il deficit di riserva è solitamente contabilizzato attraverso un
incremento di riserva o un decremento del relativo attivo
immateriale, per un importo pari all'intero deficit. L'IFRS4,
sezione BC 104, non specifica quali poste di bilancio debbano
essere rettificate.
L'iniziale deficit di riserva sarà contabilizzato, nella sua
totalità, nel conto economico nel periodo in cui viene rilevato e
non sarà possibile differirlo nei periodi successivi.
E' ragionevole pensare che quando il test indica che il deficit si
è incrementato, tale incremento sia contabilizzato in conto
economico.
Malgrado l'IFRS4 stabilisca che il deficit di riserva deve essere
contabilizzato in conto economico, nel caso in cui si rilevi una
carenza di riserva originata, ad esempio, dal cambio del fattore di
sconto, generato da una contabilizzazione in patrimonio netto delle
plusvalenze latenti, tale carenza potrà essere contabilizzata in
patrimonio netto coerentemente al principio proposto in tema di
"Shadow Accounting" nell' IFRS4, paragrafo 30.
2.12 Disclosure
L'IFRS4, paragrafi 36 e 37, e, dove applicabile, lo IAS 32 al
paragrafo 51, prevedono che la compagnia d'assicurazione dia
"disclosure" circa l'approccio metodologico utilizzato per la
verifica delle congruità delle riserve.
In particolare possibili tematiche da sviluppare nelle "disclosure"
possono essere rappresentate da:
- descrizione dell'approccio metodologico del LAT utilizzato per
verificare la congruità delle riserve, approfondendo aspetti quali
la frequenza e la natura del test;
- flussi di cassa considerati;
- metodi di valutazione e ipotesi adottate;
- fattore di sconto utilizzato;
- livello di aggregazione praticato.
In tema di disclosure l'organo di vigilanza, con provvedimento n.
2460, ha imposto l'obbligo alle compagnie di assicurazione di
redigere una relazione sulle poste del bilancio consolidato in cui
è previsto, separatamente per la gestione vita e danni, uno schema
di specifiche informative in tema di verifica di congruità delle
riserve.