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Art. 5 del DPR n. 137/2012 (riforma delle professioni) Feed RSS

News - 29/07/2013

A decorrere dal 15 agosto 2013 entra in vigore l'art. 5 del DPR n. 137/2012 (riforma delle professioni) che prevede che:

"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."

Si ricorda che l'Ordine degli Attuari si è da tempo adeguato stipulando una convenzione conla Compagnia Torus Insurance (UK ) Limited cui chi è interessato può aderire (tutte le condizioni e i vari aspetti operativi sono disponibili sul nostro sito) e alcuni colleghi peraltro lo hanno già fatto. Naturalmente sarà possibile individuare anche privatamente una copertura assicurativa.