A decorrere dal 15 agosto 2013
entra in vigore l'art. 5 del DPR n. 137/2012 (riforma delle
professioni) che prevede che:
"Il professionista è tenuto a
stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate
dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le
attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente
stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
La violazione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare.
Al fine di consentire la
negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1,
l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista
efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto."
Si ricorda che l'Ordine degli
Attuari si è da tempo adeguato stipulando una convenzione conla
Compagnia Torus Insurance (UK ) Limited cui chi è interessato può
aderire (tutte le condizioni e i vari aspetti operativi sono
disponibili sul nostro sito) e alcuni colleghi peraltro lo hanno
già fatto. Naturalmente sarà possibile individuare anche
privatamente una copertura assicurativa.