Vi informiamo
che, con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15
del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 221/2012), che
dispone che "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono
tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito", a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 5 - 02936,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto (prot. N.
D/825 del 10 giugno 2014) aderendo alla tesi sostenuta dal
Consiglio Nazionale Forense secondo la quale la legge ha introdotto
non un "obbligo" ma un "onere" "il cui campo di applicazione
sarebbe limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere al
professionista la forma di pagamento tramite carta di
debito".
Il MEF ha
aggiunto che la ratio di tale risposta è da ricercare nel "fatto
che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei
professionisti che non dovessero predisporre della necessaria
strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta
elettronica".
Secondo il
Ministero, dunque, non sussiste un vero e proprio obbligo, bensì un
onere (non sanzionabile) di dotarsi di POS. Non viene dunque
imposta tale determinata condotta ma occorrerà soddisfare il
cliente che volesse pagare con tale modalità.
La questione,
comunque, riguardando essenzialmente il libero professionista
nell'ambito del rapporto con un eventuale cliente "persona fisica"
(che, appunto, dovesse richiedere di effettuare il pagamento
tramite carta di debito), impatta in maniera molto limitata sulla
vita professionale dell'Attuario.
Presidente
Consiglio Nazionale degli Attuari