Con la circolare 04/2016 il Consiglio Nazionale degli Attuari,
prende posizione su alcuni aspetti importanti della normativa
applicabile alle professioni e, in particolare, alla professione di
Attuario e di Attuario Iunior.
Nella Circolare si richiama l'attenzione sulla necessità
che:
- tutti i lavori professionali siano improntati alla massima
qualità;
- tutti gli attuari osservino le linee guida professionali così
come previsto dalle norme deontologiche (Codice deontologico della
Professione di Attuario). In merito si ricorda che l'inosservanza
delle norme deontologiche implica l'apertura di un procedimento
disciplinare;
- Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale secondo quanto
previsto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 che
obbliga inoltre a presentare al committente un preventivo in cui
sia chiaro l'oggetto della prestazione con il relativo onorario che
deve essere adeguato all'importanza dell'opera e quindi correlato
ai tempi, alle modalità di svolgimento e al contenuto dell'incarico
;
- Il professionista è tenuto a stipulare, idonea assicurazione
per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività
professionale rendendo noti al cliente, al momento dell'assunzione
dell'incarico, gli estremi della polizza professionale e il
relativo massimale, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del
DPR n. 137/2012; anche in questa caso il mancato rispetto di tali
norme implica l'apertura di un procedimento disciplinare
- il Decreto del Ministero della Giustizia, n. 106 del 2 agosto
2013, avente per oggetto: "Regolamento recante integrazioni e
modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio
2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto‐legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. (13G00149)" ed i relativi tariffari medi o forfettari
ivi indicati riguardanti l'attuario e l'attuario iunior, si
applicano solo ed esclusivamente in presenza di contenziosi
giurisdizionali in materia di compensi professionali e non si
applicano in nessuna altra fattispecie, men che meno essi
rappresentano tariffe professionali di riferimento
- Ricordiamo infatti che le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico da alcuni anni sono state
abrogate come da art. 9, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012,
n. 1
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