L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva vieta qualunque
risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle prestazioni
individuali in ragione dell'impiego del genere come fattore del
loro calcolo, mentre non ne vieta l'uso come fattore di valutazione
del rischio in generale, ad esempio:
- per gli accantonamenti e la
fissazione interna dei prezzi gli
assicuratori potranno continuare a raccogliere e usare
informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione
interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve
tecniche in conformità alle norme in materia di solvibilità nel
settore assicurativo e per monitorare il loro mix di portafoglio
dal punto di vista della fissazione dei prezzi in termini
aggregati;
- per la fissazione dei prezzi di riassicurazione. I contratti di
riassicurazione sono stipulati tra una compagnia di assicurazioni e
un riassicuratore quindi rimane possibile usare il genere nella
determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti
differenziazioni basate sul genere a livello individuale degli
assicurati.