Il portafoglio polizze di assicurazioni sulla vita esistente
alla data del 21 dicembre 2012, compreso l'aggiornamento delle
stesse polizze sulla base del versamento di eventuali premi futuri
previsti dalle condizioni contrattuali in essere alla stessa data,
non subisce alcun impatto dal divieto di discriminazione tra
maschi e femmine nei servizi assicurativi, neanche per quanto
riguarda le modalità di calcolo delle riserve tecniche dopo tale
data.
Per i contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012
che prevedono l'utilizzo di tariffe di premio unisex
troveranno applicazione i principi attuariali e le regole
applicative per il calcolo delle riserve tecniche di cui al
Regolamento suddetto.
In particolare le riserve tecniche andranno calcolate:
- su basi demografiche di secondo ordine per i contratti per i
quali si applica il Titolo IV del Regolamento (artt. 27 e 29). In
tale ambito si ritiene possibile anche la soluzione di calcolare le
riserve tecniche con le stesse basi demografiche del primo ordine
ma differenziate per genere, in quanto di fatto assimilabili ad una
base tecnica di secondo ordine;
- con le stesse basi demografiche adottate per il calcolo del
premio per i contratti per i quali si applica il Titolo V del
Regolamento (art. 33).
Trovano inoltre applicazione le norme del Regolamento sulla
costituzione delle riserve aggiuntive in relazione al confronto
della base demografica utilizzata nel calcolo delle riserve e i
risultati di esperienza di portafoglio (artt. 49 e 50).
In merito la relazione tecnica e la nota tecnica sulle riserve
tecniche sottoscritte dall'attuario incaricato dovranno contenere
specifiche informazioni circa la base demografica adottata nel
calcolo delle riserve tecniche nel caso in cui le tariffe di premio
sono unisex.