I nuovi contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 21
dicembre 2012 dovranno prevedere in via generale un identico
livello dei prezzi e delle prestazioni sia per gli assicurati di
sesso femminile che maschile.
Le tariffe di premio in essere che già rispettano tale principio
di non discriminazione (p.e. la cui base demografica non risulti
differenziata rispetto al sesso e le cui prestazioni assicurate
siano identiche per maschi e femmine) potranno continuare ad essere
utilizzate per la sottoscrizione di nuove polizze (le linee guida
della Commissione Europea del 13 gennaio 2012 riportano al
paragrafo numero 21 la seguente precisazione sul campo di
applicazione della
Direttiva: "Talun
i prodotti assicurativi, come le rendite annue,
contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si
applica solo alle assicurazioni e
pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di
lavoro, dal momento che l'impiego e l'occup azione sono
esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione. La parità di
trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni
professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'
attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
(rifusione)" Tale precisazione limita, quindi, il campo di
applicazione della Direttiva alle assicurazioni e pensioni di
natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.).
Invece per gli altri prodotti di assicurazione sulla vita
bisognerà provvedere alla definizione di nuove tariffe di
premio.
La base demografica unisex da utilizzare dovrà rispettare i
principi di prudenzialità e di sufficienza dei premi previsti dalla
normativa vigente, in particolare dal Reg. n. 21/2008 dell'ISVAP, e
potrà essere definita sulla base:
- del "rischio prevalente" (quindi adottando a seconda della
tariffa la tavola dei maschi o quella delle femmine, con
eventuali fattori di correzione);
- del "rischio ponderato" (cioè ipotizzando un mix prudente di
assicurati di entrambi i sessi che rappresenti la stima della
popolazione assicurata teorica).
In maniera analoga si dovrà procedere, in relazione ai nuovi
aderenti dal 21 dicembre 2012, per i piani individuali
pensionistici e i fondi pensione aperti ad adesione individuale
previa modifica, ove necessario, dei regolamenti di dette forme di
previdenza complementare istituiti/gestiti da imprese di
assicurazione.
L'introduzione del principio delle tariffe "unisex" nella
normativa assicurativa vigente comporta di fatto il passaggio da
un'ottica di equilibrio tecnico del singolo contratto ad un'ottica
di "pooling" di rischi degli assicurati dei due sessi
(nell'ambito della stessa tariffa e degli stessi parametri di
classificazione quali, per esempio, l'età).
La relazione tecnica sulla tariffa di premio di
cui all'art. 23 del citato Regolamento
dovrà evidenziare le modalità di costruzione della base
demografica unisex utilizzata.
Al fine di verificare l'equilibrio tecnico dei contratti in
portafoglio l'impresa di assicurazioni dovrà effettuare controlli
periodici ex-post ai sensi dell'art. 7, comma 4, del suddetto
Regolamento anche al fine di modificare, ove necessario, la tariffa
da applicare alla raccolta di nuovi affari.