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Tariffe di premio

I nuovi contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 21 dicembre 2012 dovranno prevedere in via generale un identico livello dei prezzi e delle prestazioni sia per gli assicurati di sesso femminile che maschile.

 

Le tariffe di premio in essere che già rispettano tale principio di non discriminazione (p.e. la cui base demografica non risulti differenziata rispetto al sesso e le cui prestazioni assicurate siano identiche per maschi e femmine) potranno continuare ad essere utilizzate per la sottoscrizione di nuove polizze (le linee guida della Commissione Europea del 13 gennaio 2012 riportano al paragrafo numero 21 la seguente precisazione sul campo di applicazione della Direttiva: "Talun i prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l'impiego e l'occup azione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione. La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l' attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)" Tale precisazione limita, quindi, il campo di applicazione della Direttiva alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.).

Invece per gli altri prodotti di assicurazione sulla vita bisognerà provvedere alla definizione di nuove tariffe di premio.

La base demografica unisex da utilizzare dovrà rispettare i principi di prudenzialità e di sufficienza dei premi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Reg. n. 21/2008 dell'ISVAP, e potrà essere definita sulla base:

  • del "rischio prevalente" (quindi adottando a seconda della tariffa la tavola dei maschi o quella delle femmine, con eventuali fattori di correzione);
  • del "rischio ponderato" (cioè ipotizzando un mix prudente di assicurati di entrambi i sessi che rappresenti la stima della popolazione assicurata teorica).

In maniera analoga si dovrà procedere, in relazione ai nuovi aderenti dal 21 dicembre 2012, per i piani individuali pensionistici e i fondi pensione aperti ad adesione individuale previa modifica, ove necessario, dei regolamenti di dette forme di previdenza complementare istituiti/gestiti da imprese di assicurazione.

L'introduzione del principio delle tariffe "unisex" nella normativa assicurativa vigente comporta di fatto il passaggio da un'ottica di equilibrio tecnico del singolo contratto ad un'ottica di "pooling" di rischi degli assicurati dei due sessi (nell'ambito della stessa tariffa e degli stessi parametri di classificazione quali, per esempio, l'età).

La  relazione tecnica sulla tariffa di  premio di  cui  all'art. 23  del  citato Regolamento dovrà evidenziare le modalità di costruzione della base demografica unisex utilizzata.

Al fine di verificare l'equilibrio tecnico dei contratti in portafoglio l'impresa di assicurazioni dovrà effettuare controlli periodici ex-post ai sensi dell'art. 7, comma 4, del suddetto Regolamento anche al fine di modificare, ove necessario, la tariffa da applicare alla raccolta di nuovi affari.