Cara/o Collega,
facendo seguito alla circolare CNA n. 01/2018 dell' 8 gennaio
2018 con la quale si dava informativa della pubblicazione sulla
Gazzetta del Ministero di Giustizia del 30 dicembre 2017 del "Nuovo
Regolamento FAC" secondo quanto disposto dal DPR 137/2012, si
inviano in allegato le relative Linee Guida, predisposte con
il supporto della Commissione Formazione e di concerto con il
Consiglio dell'Ordine Nazionale, che ha dato avvio al I ciclo
effettivo FAC con decorrenza 1 gennaio 2018. Tale ciclo avrà durata
triennale e terminerà il 31 dicembre 2020.
Tutto ciò ha comportato anche una riorganizzazione operativa della
gestione della FAC. Ricordiamo inoltre che il Regolamento è frutto
di un pluriennale e laborioso lavoro con il Ministero; la norma
originaria infatti avrebbe reso praticamente quasi inapplicabile la
FAC per la nostra professione che ha una situazione tendenzialmente
opposta, sotto questo profilo, rispetto ad altre professioni e
questo ha comportato una lunghissima mediazione. Siamo infine
riusciti, come si può leggere nel Regolamento e nelle Linee Guida,
a redigere un testo che per larghissima parte ha salvaguardato la
strutturazione che ci siamo dati da tempo per la gestione della
FAC.
In modo sintetico di seguito si riportano le principali novità
relative alle attività formative che trovate nelle Linee Guida
allegate.
Le attività formative valide ai fini dell'accreditamento e
dell'attribuzione di CFP, sono distinte in 3 tipologie:
a) Attività
Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA, e/o dal Consiglio
dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione
con altri soggetti. Tali attività vanno registrate nella sezione
Attività Preclassificate delsoftware FAC e i relativi CFP dovranno
essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di
documentazione allegata. In tale categoria rientrano anche Attività
formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a
disposizione;
b) Attività formative
esterne, (novità rispetto al
regolamento precedente) organizzate da soggetti terzi
rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano
domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui
al comma 1 dell'art. 4 del Nuovo Regolamento FAC. I relativi CFP
dovranno essere caricati da ciascun utente sulsoftwareFAC
attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale,
nell'apposito menù a tendina, saranno censiti i corsi autorizzati.
In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o
pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti,
associazioni e società esterne;
c) Attività formative
volontarie (coincidenti con le attuali attività non
preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo
individuo. In tal caso il singolo iscritto deve provvedere al
caricamento delle attività svolte sulsoftwareFAC inserendo, come
data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento,
nonché il materiale completo (attestato di partecipazione,
programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita
sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere
caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Per tale
categoria ci è stata imposto dal Ministero di Giustizia il limite
massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. Il Ministero di
Giustizia avrebbe voluto eliminare tale tipologia di attività, ma
dopo una lunga trattativa effettuata spiegando la particolarità del
nostro ordine professionale siamo riusciti renderle disponibili con
il limite massimo di 10 CFP.
Per tutti gli eventi che gli iscritti all'albo hanno svolto dal
1 gennaio al 31 maggio 2018 (data di entrata in
vigore delle
presenti linee guida) si applica quanto previsto dalle
presenti Linee Guida. Per le Attività Non Preclassificate
effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i 60 giorni
decorreranno dal 31 maggio 2018.
Con le Linee Guida allegate i crediti formativi rimasti sospesi
nel corso del 2018 per eventi organizzati dall'Ordine o dalla SIA
srl potranno quindi essere ora attribuiti nel numero e caricati sul
software.
Ricordo che la FAC non è una compliance ma una
necessità professionale e deontologica che vale sia per gli attuari
lavoratori dipendenti che per i professionisti in egual misura e
che serve all'aggiornamento professionale continuo dell'Attuario
affinchè le sue prestazioni professionali siano sempre di elevata
qualità al servizio dei committenti e del Paese. Tutto ciò vale a
prescindere da una norma che ne sancisce l'obbligo; non è un caso
che la nostra professione ha introdotto la FAC nel 2010, ben prima
che entrasse in vigore la Riforma delle Professioni.
Linee guida
FAC
Cordiali saluti
Il Presidente del CNA
Giampaolo Crenca