Codice Deontologico - Versione
2024
Codice Deontologico - Versione
2015
Codice Deontologico - 2008
Approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari il 18 febbraio
2008 e trasmesso al Ministero della Giustizia il 28 febbraio
2008
PREAMBOLO
Il codice deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei
principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni
professionista ha il dovere di osservare in quanto iscritto
nell'Albo professionale.
Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività
al servizio e nell'interesse della società l'insieme delle
tematiche alle quali il codice deontologico fornisce un assetto
prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.
Titolo I. Principi generali, dove vengono delineate le regole di
base cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo
particolare rilevanza ai principi dell'autonomia e
dell'aggiornamento professionale continuo.
Titolo II. Rapporti professionali, in cui si evidenziano gli
elementi qualificanti del rapporto professionista - cliente, con
riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto
dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle
situazioni di incompatibilità con l'esercizio della
professione.
Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e
cessazione dell'incarico) il rapporto con il cliente impegna il
professionista anche sul piano di una continua e corretta
informativa in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro,
così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti
più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del
servizio che gli viene reso.
Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, in conformità al
principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme
deontologiche che riguardano il dovere di evitare comportamenti che
possono dar luogo a controversie, l'obbligo di dare la propria
disponibilità qualora si renda necessario sostituire
temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di istaurare, nei
casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso
cliente, una collaborazione non conflittuale.
Inoltre viene definito l'ambito dei comportamenti per quanto
attiene i rapporti con gli Enti della professione e quello con i
tirocinanti, con una definizione puntuale degli obblighi
dell'Attuario e del tirocinante.
In relazione agli altri rapporti vengono richiamati, in
particolare, i doveri di fattiva colleganza con gli organismi
istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che
l'Attuario è tenuto ad osservare nei confronti delle Autorità di
vigilanza e di controllo, regole peraltro ispirate agli alti valori
della dignità, della trasparenza e della lealtà ai quali in ogni
caso deve uniformarsi il comportamento del professionista.
Vengono infine definiti i rapporti con gli iscritti ad altri
Ordini professionali sulla base del principio della disponibilità e
del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse,
specifiche competenze. In tale ambito è da considerare doverosa
ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita
professionale e alla repressione del fenomeno dell'abusivismo
professionale.
Titolo III. Concorrenza, per l'esercizio della quale vengono
richiamati alcuni principi di corretto comportamento degli Attuari,
anche in relazione al tipo di informazione e pubblicità
consentita.
Titolo IV. Disposizioni transitorie in cui è regolata l'entrata in
vigore del nuovo codice deontologico.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
PREMESSA
L'esercizio della professione di Attuario è attività di scienza e
di pubblica utilità.
Il titolo di Attuario deve essere indicato per intero.
L'Attuario deve comportarsi con buona fede, correttezza e
lealtà.
Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche
1. Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine
professionale degli Attuari.
Le norme deontologiche sono regole di condotta che attengono alla
sfera professionale e pubblica dell'Attuario.
L'Attuario che non osservi le norme deontologiche viene sottoposto
a procedura disciplinare.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Attuari
iscritti all'albo nell'esercizio della propria attività
professionale, nei rapporti con i clienti, con i colleghi e con
terzi.
Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.
Articolo 3 - Indipendenza e obiettività
1. L'Attuario non può, in nessun caso, rinunciare alla propria
libertà, autonomia e indipendenza professionale.
Articolo 4 - Integrità
1. Il comportamento dell'Attuario deve essere consono alla dignità
e al decoro della professione, anche al di fuori dell'esercizio
professionale.
2. L'Attuario deve astenersi da qualsiasi azione che possa
arrecare discredito al prestigio della professione ed
all'Ordine.
3. L'Attuario deve adempiere regolarmente alle obbligazioni
assunte nei confronti di terzi per non compromettere la fiducia
degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.
Articolo 5 - Riservatezza
1. L'Attuario deve rispettare l'obbligo del segreto professionale
e osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie
apprese nell'esercizio della professione.
Articolo 6 - Adempimenti
1. L'Attuario è tenuto all'applicazione delle linee guida
professionali emanate dall'Ordine e al rispetto della normativa
dettata dall'Ordine (direttive, raccomandazioni, etc.).
2. L'Attuario è tenuto a collaborare con l'Ordine per l'attuazione
delle finalità istituzionali, anche in caso di procedimenti
disciplinari.
Articolo 7 - Concorrenza e qualità della prestazione
1. L'Attuario svolge la propria attività professionale nel
rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ed avendo
cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni
rese.
2. L'Attuario ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della
formazione professionale continua secondo la disciplina del
relativo regolamento.
Articolo 8 - Assicurazione rischi professionali
1. L'Attuario deve poter risarcire gli eventuali danni causati
nell'esercizio della professione, anche mediante un'adeguata
copertura assicurativa.
TITOLO II - RAPPORTI
PROFESSIONALI
Capo I - Rapporti con i colleghi
Articolo 9 - Collaborazione tra colleghi
1. L'Attuario deve comportarsi con i colleghi con lealtà,
rispetto, correttezza e considerazione.
2. Tali norme si applicano anche con riferimento ai rapporti tra
colleghi all'interno di uno studio associato e tra colleghi che
risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale
tra loro esistente.
Articolo 10 - Subentro ad un collega
1. L'Attuario chiamato a sostituire un collega nello svolgimento
di un incarico professionale deve comportarsi con lealtà e
correttezza.
2. L'Attuario che venga sostituito da altro collega deve prestare
al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il
subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. In caso di decesso di un collega l'Attuario, se chiamato a
sostituirlo dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, è tenuto ad
accettare l'incarico, salvo comprovato impedimento.
4. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e
continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi,
all'Attuario subentrante e agli eredi del cessato, avviene, nei
casi di contestazione, su parere del Consiglio dell'Ordine.
5. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un
Attuario, il collega chiamato a sostituirlo assicura la
continuazione delle attività professionali con particolare
diligenza.
Articolo 11 - Assistenza a clienti aventi interessi diversi
1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre
a comportamenti dell'Attuario che non siano improntati a
correttezza e lealtà.
2. L'Attuario deve comportarsi, nei confronti del collega che
assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di
colleganza, evitando di creare motivi di contrasto personale.
3. L'Attuario non esprime apprezzamenti o giudizi critici
sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando
insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di
svolgimento del lavoro professionale.
4. In particolare, l'Attuario non trae profitto dall'eventuale
impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di
informazioni confidenziali o di carattere riservato che lo stesso
cliente gli abbia fornito.
Articolo 12 - Corrispondenza tra colleghi
1. L'Attuario non può divulgare scritti o informazioni riservate
ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri
professionisti.
Capo II - Rapporti con i
clienti
Articolo 13 - Accettazione dell'incarico
1. L'Attuario deve informare tempestivamente il cliente della
propria decisione di accettare o meno l'incarico.
2. L'Attuario deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito
per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo
di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
3. E' comunque opportuno che l'Attuario che abbia ricevuto un
mandato verbale ne dia conferma scritta al cliente.
4. L'Attuario che accetta un incarico deve possedere e assicurare
la specifica competenza richiesta e disporre di un'adeguata
organizzazione della sua attività professionale.
Articolo 14 - Esecuzione dell'incarico
1. L'Attuario deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle
norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo
in cui esso è svolto.
2. L'Attuario deve illustrare al cliente, con semplicità e
chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi
all'incarico professionale affidatogli.
3. L'Attuario deve inoltre, durante l'esecuzione del suo incarico,
informare tempestivamente il cliente degli avvenimenti
essenziali.
4. L'Attuario deve anteporre gli interessi del cliente a quelli
personali. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso,
incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare
il diritto al suo compenso.
5. L'Attuario non deve esorbitare, salvo i casi di urgente
necessità, dai limiti dell'incarico. Egli deve, tuttavia, assumere
con prudenza le iniziative opportune e svolgere tutte le attività
confacenti allo scopo concordato con il cliente.
6. L'Attuario, nell'esecuzione dell'incarico, non deve perseguire
interessi personali o assumere cointeressenze di natura
economico-professionale.
Articolo 15 - Cessazione dell'incarico
1. L'Attuario non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico
qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare
la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo
operato.
2. L'Attuario non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico
se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne
impediscono il corretto svolgimento.
3. L'Attuario che non sia in grado di assolvere al proprio
incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute
modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà del
lavoro affidatogli, deve informare tempestivamente il cliente e
chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro
professionista.
4. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Attuario deve avvertire
il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere
proseguito da altro professionista.
5. L'Attuario è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli
2235 e 2237 del codice civile.
Articolo 16 - Compenso professionale
1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere
commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche
e all'impegno richiesti e alle responsabilità derivanti per
l'Attuario.
2. L'Attuario si attiene alle indicazioni sulla tariffa
professionale e alle altre norme in materia di compensi emanate
dall'Ordine a garanzia della qualità della prestazione.
Capo III - Rapporti con gli enti
della professione
Articolo 17 - Elettorato attivo
1. L'Attuario partecipa, di regola, alle assemblee elettive così
come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto all'albo può svolgere attività di promozione
elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive,
diffondendo programmi e notizie relative alle attività svolte, non
solo professionali. Può inoltre indicare le differenze tra il
programma di un candidato e quelli di altri candidati.
Articolo 18 - Elettorato passivo
1. L'Attuario che si candidi per una carica istituzionale elettiva
può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie
riguardanti la sua attività, non soltanto professionale, nei limiti
consentiti dalle norme di deontologia.
Articolo 19 - Incarichi istituzionali
1. L'Attuario che ricopre incarichi istituzionali in base
all'ordinamento professionale:
- opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera
categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse
pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e opportunità
di ciascun iscritto;
- promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e
associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione,
la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle
prestazioni professionali;
- promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti
alla vita dell'Ordine, anche al fine di assicurare il ricambio
negli organi di governo della professione;
- favorisce, nel rispetto delle norme dell'ordinamento,
l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza
alla categoria.
Articolo 20 - Rapporti con gli Organi di governo della
professione
1. Nei confronti degli organi della professione l'iscritto deve
comportarsi con rispetto e considerazione e deve inoltre rendersi
disponibile, nei limiti delle sue possibilità, a collaborare
attivamente alla vita dell'Ordine.
Articolo 21 - Rapporti con l'Ente di previdenza
professionale
1. L'Attuario deve partecipare nei limiti del possibile alle
elezioni dei delegati all'Ente di previdenza e deve corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti.
Capo IV - Rapporti con
collaboratori e dipendenti
Articolo 22 - Rapporti con collaboratori e dipendenti
1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al
reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il
miglior svolgimento dell'attività professionale.
2. In particolare l'Attuario deve evitare di avvalersi della
collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione
e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori
altrui.
Articolo 23 - Remunerazione dei dipendenti
1. Nei rapporti con i dipendenti l'Attuario è tenuto a rispettare
le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali sia
per quanto attiene la retribuzione che le qualifiche
previste.
Articolo 24 - Rispetto della riservatezza
1. L'Attuario deve vigilare affinché i collaboratori e i
dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto
e della riservatezza professionale.
Articolo 25 - Collaborazione di terzi
1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da
altri studi professionali l'Attuario deve attenersi a principi di
lealtà e correttezza.
Capo V - Rapporti con i
tirocinanti
Articolo 26 - Doveri del professionista
1. L'Attuario ha il dovere di favorire lo sviluppo della
professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze
operative, chi chieda di poter svolgere il tirocinio professionale
ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso
altri colleghi.
2. L'Attuario deve consentire a chi svolge il tirocinio presso il
proprio studio l'apprendimento dell'etica oltreché della tecnica e
della pratica professionale riferita ai campi di attività dello
studio.
3. L'Attuario deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio
presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai
compiti, ai ruoli, agli elementi retributivi ed, in generale, a
tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere
durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. E' opportuno che il
rapporto sia disciplinato per iscritto.
4. L'Attuario deve consegnare al tirocinante all'inizio del
periodo di tirocinio una copia del codice deontologico.
5. L'Attuario deve vigilare affinché il tirocinante sia a
conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza
professionale.
Articolo 27 - Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire
clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale
svolge il tirocinio.
Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi di procedure dello
studio né potrà, entro un anno, accettare incarichi da clienti
conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza
l'esplicito consenso del titolare.
2. Il tirocinante non potrà usare, senza l'esplicito consenso del
titolare, carta da lettere o biglietti da visita intestati dai
quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale
svolge il tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole
deontologiche proprie dell'Attuario.
Articolo 28 - Trattamento economico e durata del tirocinio
1. Il rapporto di tirocinio - considerato come periodo di
apprendimento professionale - è per sua natura gratuito. Tuttavia
l'Attuario non mancherà di attribuire al tirocinante somme, a
titolo di borsa di studio o di rimborsi spese, per favorire ed
incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.
2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di Stato
non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario,
anche in relazione alle previsioni di legge.
3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo
comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato
dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di
collaborazione con tirocinanti che abbiano già superato l'esame di
Stato.
Capo VI - Altri
rapporti
Articolo 29 - Rapporti con i pubblici uffici
1. Nei rapporti con le Autorità di controllo e la pubblica
amministrazione l'Attuario si comporta con rispetto delle pubbliche
funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria
dignità professionale.
2. L'Attuario non deve utilizzare né sottolineare né vantare
eventuali relazioni di parentela o di altro tipo con i responsabili
dei suddetti enti al fine di avvantaggiare l'esercizio della
propria attività professionale.
Articolo 30 - Rapporti con la stampa
1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
informazione l'Attuario, in particolar modo in occasione di
interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare
cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del
cliente e all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 35.
Articolo 31 - Rapporti con altre professioni
1. L'Attuario, che nell'esercizio della professione abbia rapporti
con iscritti ad altri albi professionali deve attenersi al
principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle
specifiche competenze.
TITOLO III -
CONCORRENZA
Articolo 32 - Utilizzo di cariche pubbliche
1. L'Attuario non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche
in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse,
egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per
altri.
Articolo 33 - Esercizio abusivo dell'attività professionale
1. E' vietato all'Attuario favorire l'esercizio abusivo della
professione.
Articolo 34 - Divieto di intermediazione
1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare
l'indipendenza e l'obiettività del professionista.
Articolo 35 - Informazione e pubblicità informativa
1. E' consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di
informazioni aventi ad oggetto l'attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura
dello studio ed i compensi praticati per le prestazioni
professionali.
2. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni
caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
4. Non possono essere menzionati i nominativi dei clienti che non
abbiano fornito il proprio consenso.
5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i
nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio,
previo esplicito consenso di questi o degli eredi.
6. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali l'iscritto
può utilizzare il timbro dell'Ordine professionale, secondo le
regole emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo 36 - Entrata in vigore
1. Il presente Codice di deontologia professionale entra in vigore
nel novantesimo giorno successivo alla data della delibera di
adozione del presente testo da parte del Consiglio Nazionale degli
Attuari. Le norme deontologiche precedentemente approvate sono
abrogate a partire dalla stessa data.