Art. 1. (Cause del procedimento). Gli attuari
che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio
della professione o comunque di fatti non conformi al codice
deontologico professionale, o che non provvedano nei tempi
stabiliti al versamento dei contributi associativi, sono sottoposti
a procedimento disciplinare ai sensi dell'art.12 della legge
n°194/1942.
Art. 2. (Apertura del procedimento). Per le
cause previste dall'art. 1 diverse dall'omissione del versamento
dei contributi il procedimento disciplinare è aperto d'ufficio, su
richiesta della magistratura ovvero ad istanza di parte. Il
Presidente dell'Ordine è tenuto ad informare tempestivamente il
Consiglio e ad attivare l'apposita Commissione disciplinare
dell'uopo nominata e composta dal Presidente stesso e da almeno due
Consiglieri di cui uno con funzione di segretario.
Art. 3. (Fase istruttoria del procedimento). Il
Presidente dell'Ordine deve dare all'interessato immediata
comunicazione scritta del procedimento disciplinare, evidenziando i
fatti per i quali si procede. La comunicazione è inviata a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Commissione di
cui all'art. 2 raccoglie le opportune informazioni e i documenti
necessari, nonché le deduzioni scritte che gli pervengono
dall'interessato entro 30 giorni dalla data del timbro postale
della comunicazione di cui al 2° comma. La Commissione decide,
anche sulla base delle indicazioni dell'interessato, in merito
all'audizione di testi utili per l'accertamento dei fatti e su ogni
possibile indagine che ritenga opportuno esperire. L'audizione di
cui al comma precedente, anche ai fini del successivo art. 7, deve
essere fatta constatare da regolare verbale sottoscritto dal
Presidente dell'Ordine, da colui che rende la dichiarazione e dagli
altri membri della Commissione disciplinare.
Art. 4. (Termini della fase istruttoria). La
Commissione disciplinare deve completare la fase istruttoria di cui
al precedente art.3 nel termine massimo di tre mesi a
decorrere dalla comunicazione iniziale all'interessato, salva la
proroga concessa dal Consiglio per un ugual
termine.
Art. 5. (Inizio della fase giudiziale). Il
Presidente comunica formalmente al Consiglio la conclusione della
fase istruttoria. Il Consiglio dell'Ordine riscontrato che vi sia
materia per da luogo al procedimento disciplinare, nomina un
relatore del procedimento tra i componenti del Consiglio e fissa la
data per l'esame finale convocando l'interessato con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno
quarantacinque giorni prima la data fissata per il giudizio.
Art. 6. (Modalità di convocazione). La
convocazione di cui all'art. 5 deve contenere:
a) le generalità dell'interessato;
b) la menzione circostanziata dei fatti del procedimento;
c) l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione per la fase
giudiziale cui l'interessato potrà partecipare personalmente; in
caso di mancata comparizione dell'interessato si procederà in sua
assenza;
d) l'elenco dei testi ammessi;
e) luogo e orari in cui è possibile prendere visione degli
atti;
f) la data e la firma del Presidente o del Segretario
dell'Ordine;
Il termine entro il quale l'interessato e i membri del Consiglio
possono prendere visione degli atti del procedimento è fissato in
trenta giorni dalla data del timbro postale d'invio di cui alla
comunicazione dell'art. 5.
Nello stesso periodo l'interessato e coloro indicati al punto d)
possono proporre ulteriori deduzioni scritte.
Art. 7. (Convocazione dei testi). La
convocazione di cui all'art. 6 punto d) è fatta da ciascuna delle
parti.
Art. 8. (Impedimenti e rinvii). Nel caso in cui
l'interessato sia impossibilitato a presentarsi davanti al
Consiglio per la data comunicatagli, lo stesso ha l'obbligo di
informare tempestivamente per iscritto il Presidente dell'Ordine
dei motivi dell'impedimento e ha il diritto di chiedere un solo
rinvio. La nuova udienza non può essere fissata prima di quindici
giorni dalla precedente.
Art. 9. (Svolgimento della fase giudiziale).
Nella riunione del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare di
cui all'art. 6, punto c):
a) il Relatore espone i fatti e le risultanze del
procedimento;
b) viene sentito l'interessato;
c) sono ascoltati i testi ammessi.
Qualora l'interessato non si presenti e non sia intervenuta nessuna
delle cause di cui all'art. 8, si decide in sua assenza.
Art. 10. (Conclusione del procedimento). Chiusa
la discussione si procede alla delibera a maggioranza in Camera di
Consiglio. Di tutto quanto si svolge nella seduta va dato atto nel
verbale redatto dal Segretario. La decisione redatta dal Relatore
deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali essa si
fonda, il dispositivo, l'indicazione della data ed essere
sottoscritta dal Presidente dell'Ordine. La decisione è resa
pubblica mediante deposito negli uffici di Segreteria dell'Ordine
Nazionale e comunicata con lettera raccomandata all'interessato, al
Consiglio Nazionale degli Attuari, alle Autorità interessate e,
attraverso le periodiche circolari, a tutti gli iscritti.
Art. 11. (Sospensione per morosità). Nel caso
di procedimenti disciplinari relativi all'omesso versamento dei
contributi non si applicano gli art. 4, 5, 6, 7. La procedura
prevista dall'art. 3 è limitata all'invio della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorso il termine
regolamentare fissato dal Consiglio dell'Ordine per il pagamento
dei contributi, il Consiglio delibera lo stato di morosità e la
conseguente sospensione dell'iscrizione all'Albo. Il Consiglio
comunica tali deliberazioni ai singoli interessati, attraverso
lettera raccomandata, e a tutti gli iscritti, in occasione
dell'invio delle circolari.
Art. 12. (Prescrizione). L'azione disciplinare
diversa dalla omissione dei contributi si prescrive entro cinque
anni. Detto termine va calcolato considerando come "dies a quo" il
giorno in cui si è verificato il fatto; in caso di fatto
continuato, il "dies a quo" va computato tenendo presente la data
in cui si è verificato l'ultimo episodio. Il proponimento
dell'azione disciplinare sospende il periodo di prescrizione.
Art. 13. (Sanzioni). In merito alla irrogazione
e alla determinazione delle sanzioni disciplinari si applicano le
norme di cui all' art. 13.
Art. 14. (Ricorso). Contro la decisione del
Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso davanti al Consiglio
Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art. 18 della L. n°194 del
9.2.1942.