REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI E LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO CHE PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA PROFESSIONALE NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
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1) Premessa
1. Il presente documento contiene le Linee
Guida cui l'Attuario che presta attività
lavorativa nelle Compagnie di Assicurazione Danni deve
uniformarsi nello svolgimento dell'attività
professionale.
2. Esso definisce inoltre le regole applicative dei
principi attuariali cui far riferimento nel
lavoro professionale svolto dall'Attuario presso le Compagnie
Danni, fornendo nel contempo un riferimento operativo
e normativo.
3. L'attività assicurativa è stata regolamentata con il
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
Vita), con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla Vita) e con il D.Lgs.
26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione). Mentre per il ramo Vita è
stata istituita la figura dell'Attuario Incaricato,
per i rami Danni, nonostante i ricorrenti richiami
normativi a specificità della professione attuariale, non viene
menzionata la figura dell'Attuario.
4. Nei rami Danni si possono individuare almeno due
profili di Attuario: l'Attuario Incaricato (come nel
ramo Vita), con funzioni anche di carattere pubblico, legate
soprattutto alle esigenze dell'autorità di controllo, e
l'Attuario Interno, di supporto alle attività
industriali e alle decisioni aziendali. In assenza di un
riconoscimento normativo nei rami Danni delle predette
due figure professionali, le indicazioni contenute nel
presente documento devono intendersi riferite all'Attuario chiamato
a svolgere attività professionale attuariale nelle
Compagnie di Assicurazioni contro i Danni, come
dipendente o come consulente libero professionista.
2) Indicazioni di carattere generale
1. Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei
rami Danni indicate nel presente documento, l'Attuario
deve richiedere le necessarie informazioni aziendali, ivi
comprese quelle riguardanti le iniziative della Compagnia per
la quale svolge la funzione attuariale stessa,
relativamente alle operazioni di suo interesse. La
conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per
l'Attuario per individuare gli strumenti più idonei
allo svolgimento della propria attività.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami
Danni indicate nel presente documento, l'Attuario, per
quanto di suo specifico interesse, deve richiedere alla
Compagnia per la quale svolge la funzione attuariale stessa
copia delle comunicazioni intercorse con l'ISVAP in
adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La
Compagnia può avvalersi dell'Attuario nei suoi rapporti con
l'ISVAP.
3. Per lo svolgimento di ciascuna delle funzioni
attuariali indicate nel presente documento, l'Attuario
deve preliminarmente verificare l'insussistenza di
incompatibilità con eventuali altre sue attività
lavorative.
3) Relazione tecnica allegata al programma di attività
per la richiesta di autorizzazione all'esercizio o per l'estensione
ad altri rami (artt.14 e 15, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che sottoscrive la relazione tecnica
allegata al programma di attività di una Compagnia per
la richiesta di esercizio o di estensione dell'attività
assicurativa ad altri rami, deve esplicitare in essa i
criteri in base ai quali è stato redatto il programma di
attività della Compagnia; in particolare la relazione tecnica
deve precisare i seguenti elementi fondamentali:
− tipologia dei rischi da assicurare, con
riferimento ai singoli rami di attività;
− politica riassicurativa e descrizione della
tipologia dei trattati da sottoscrivere;
− stima dei flussi di entrata (ricavi) e di
uscita (costi), con l'evidenziazione del volume atteso
dei premi e dei costi commerciali e di amministrazione;
− ipotesi di rendimento degli investimenti;
− situazione di tesoreria;
− margine di solvibilità e patrimonio
netto.
4) Vigilanza (art.21, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico dalla
Compagnia per la rilevazione dei dati utili per le
verifiche ricomprese nell'ambito delle procedure di controllo
interno collabora, per gli aspetti di sua competenza,
ai fini della vigilanza sull'andamento complessivo
della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con
particolare riferimento al possesso di un adeguato
margine di solvibilità e di un sufficiente livello di
riserve tecniche in relazione all'insieme
dell'attività svolta.
2. L'Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per
lo svolgimento di un qualsiasi incarico specifico
della sua professione, qualora le procedure amministrative
e contabili della Compagnia non gli consentano di espletare
l'incarico affidatogli, deve informare di ciò il
Direttore Generale o gli organi amministrativi della
Compagnia, motivando le ragioni di tale
impedimento.
5) Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
(art.23, D.Lgs. n. 175/1995) -Riserve tecniche del lavoro diretto
(art.31, D.Lgs. n. 173/1997)
1. L'art.31 del D.Lgs. n. 173/1997 deve intendersi
riferito al solo lavoro diretto italiano (art.23 del
D.Lgs. n. 175/1995), in quanto il portafoglio estero è regolato
dall'art.32 del D.Lgs. n. 175/1995.
2. L'Attuario può ricevere incarico dalla Compagnia per la
formazione delle riserve tecniche (determinazione
analitica e/o stima valutativa) oppure per il controllo
delle stesse.
3. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione
delle riserve tecniche della Compagnia deve chiedere
di poter disporre in via continuativa dei dati e delle
informazioni necessarie.
4. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione
delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al
lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e
sottoscrivere una relazione tecnica nella quale siano
descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi
adottate; in particolare dovranno essere evidenziati, tenendo conto
di quanto previsto dalle Circolari ISVAP
n.360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo
2000:
− i criteri di determinazione, ramo per ramo,
della riserva per frazioni di premi e della riserva
per rischi in corso [v. successivo par. 8];
− i criteri di determinazione delle riserve
sinistri valutate a costo ultimo [v. successivo par.
9] differenziati per ramo; per il ramo R.C.A., nel periodo
transitorio previsto dalla normativa, dovranno essere
evidenziati i criteri di calcolo delle riserve
sinistri, con particolare riferimento ai tassi di interesse
utilizzati per l'attualizzazione;
− criteri di determinazione della riserva di
senescenza, tenendo conto anche delle basi tecniche
relative al sesso ed al tasso tecnico finanziario di interesse,
specificando il ricorso a basi tecniche del I o del II
ordine;
− criteri di determinazione delle riserve di
compensazione;
− criteri di determinazione di altre eventuali
riserve tecniche (integrative, di equilibrio, di
partecipazione agli utili e ristorni, di perequazione etc.).
Inoltre la relazione tecnica deve:
− riferire sui controlli operati per la corretta
rilevazione dei dati, sulla loro completezza e sulle
procedure di calcolo utilizzate;
− specificare e motivare adeguatamente i
presupposti tecnici delle riserve di perequazione
costituite volontariamente.
5. L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo
delle riserve tecniche della Compagnia, per poter
esprimere un giudizio di sufficienza delle stesse, deve
chiedere di poter disporre in via continuativa dei
dati e delle informazioni necessarie e, a seconda
delle specifiche riserve, deve svolgere anche in corso d'anno tutti
gli accertamenti necessari.
6. L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo
delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al
lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e
sottoscrivere una relazione tecnica nella quale sono
descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi
adottate. Inoltre la relazione tecnica deve:
− riferire sugli eventuali controlli operati per
la corretta rilevazione dei dati, sulla loro
completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate;
− esprimere un giudizio di sufficienza
sull'insieme delle riserve tecniche iscritte in
bilancio.
7. Qualora l'Attuario, che ha ricevuto incarico per il
controllo delle riserve tecniche della Compagnia,
riscontrasse una situazione di impedimento a formulare un giudizio
sulla sufficienza delle riserve stesse, deve informare
per iscritto di ciò il Direttore Generale e/o gli
organi amministrativi della Compagnia.
8. In considerazione di quanto
suddetto, l'Attuario, non dipendente dalla Compagnia,
che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo
delle riserve tecniche della Compagnia stessa deve
responsabilmente valutare che, a salvaguardia del
principio della continuità del controllo della Compagnia, gli
impegni derivanti dall'assunzione di tale incarico
risultino compatibili con i propri impegni
professionali. Inoltre l'Attuario che ha ricevuto incarico
per la formazione delle riserve tecniche della
Compagnia non può ricevere incarico per il controllo delle
stesse.
6) Riserve tecniche relative all'attività esercitata in
regime di stabilimento negli Stati terzi (art.32, D.Lgs. n.
175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
formazione o per il controllo delle riserve tecniche
della Compagnia deve accertare la natura e l'adeguatezza anche
delle riserve del lavoro estero.
7) Riserve tecniche del lavoro indiretto (art.39, D.Lgs.
n. 173/1997)
1. L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per la
formazione o il controllo delle riserve tecniche del
lavoro indiretto della Compagnia deve verificare la natura e
l'adeguatezza di tali riserve. La fonte principale di tali
riserve sono le comunicazioni della Cedente. Tuttavia
è fatto carico alla Compagnia riassicuratrice di
valutare la necessità di eventuali rettifiche o adeguamenti
di valore nel rispetto delle norme prescritte sulle
varie riserve tecniche, tenuto anche conto della
esperienza storica sulla adeguatezza delle riserve comunicate
dalla Cedente.
8) Riserve premi (art.32, D.Lgs. n.
173/1997)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
formazione delle riserve premi della Compagnia,
deve:
- eseguire le necessarie verifiche delle procedure
premi e di calcolo delle riserve per frazione dei
premi che in linea di principio devono essere
calcolate contratto per contratto con il metodo del pro rata
temporis;
- si potrà procedere con metodo forfettario in casi
eccezionali e solo se con tale metodo il risultato
approssima per eccesso (fino al due per cento, limite
imposto dall'Organo di Vigilanza) quello ottenibile con il
metodo del pro rata temporis. Si ha motivo di ritenere
che, in tal caso, il valore della riserva di
riferimento, al posto del risultato della applicazione del pro rata
temporis, debba essere quello ottenuto con il metodo
dei ventiquattresimi o simili, così come verificabile
con la distribuzione dei premi prodotti da fornire
all'ISVAP;
- applicare per rami specifici le previste
integrazioni delle riserve premi cosi come previste da
leggi, decreti e disposizioni dell'ISVAP;
- ripercorrere ed applicare le disposizioni di cui
alla Circolare ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e
successive integrazioni con riferimento alle riserve
per frazioni di premio, nonché quanto previsto dalla
Circolare ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000;
- stimare le riserve per rischi in corso.
2. La riserva per rischi in corso è costituita
dall'importo da accantonare a copertura dei rischi
incombenti sull'impresa alla fine dell'esercizio, per far fronte a
tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di
assicurazione stipulati prima di tale data, nella
misura in cui l'importo superi quello ottenuto sommando alla
riserva per frazioni di premi i ratei di annualità di
premi a scadenza nell'esercizio successivo.
3. Le valutazioni delle riserve per rischi in corso vanno
effettuate e documentate, in ogni caso (siano o no da
costituire) ramo per ramo, verificando l'eventuale opportunità
di valutarle anche separatamente per particolari
categorie di rischi (come detto dalla Circolare 360-D)
in quei casi in cui si possano ritenere estranee alla mutualità di
ramo.
4. L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per la
valutazione della riserva per rischi in corso della
Compagnia deve definire i criteri di valutazione di tale riserva,
con particolare riferimento ai metodi adottati per la
stima degli effetti della stagionalità dei rischi e
della insufficienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei
di premio a scadere. Al riguardo valgono le
disposizioni di cui alla già citata Circolare ISVAP n.360-D,
in particolare per quanto attiene agli elementi di
previsione del costo dei sinistri a cui si riferiscono
le riserve per frazioni di premi e i ratei a scadere. Qualora, come
previsto, per la stima si faccia riferimento al
rapporto sinistri a premi di esercizio questo dovrà
essere proiettato per tenere in debito conto l'evoluzione
delle frequenze e dei costi medi dei sinistri
riferibili alle riserve e ai ratei a scadere nonché i correttivi
da apportare ai premi in relazione alla evoluzione
delle tariffe. Per le stime sarà necessario approntare
documentazione e statistiche simili a quelle già incluse, a
tale scopo, nella modulistica di vigilanza.
5. L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per il controllo
delle riserve premi della Compagnia, deve stabilire la
sufficienza delle stesse; al riguardo deve:
- verificare la coerenza della riserva con i
corrispondenti premi;
- se il calcolo della riserva premi è eseguito con
metodo pro rata temporis, verificare la procedura di
calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni
di acquisizione e le altre spese di acquisizione,
limitatamente ai costi direttamente imputabili;
- se il calcolo della riserva premi è eseguito con
metodo forfetario, accertare le condizioni per le
quali l'applicazione è consentita;
- verificare la correttezza del calcolo per premi di
breve durata e controllare eventuali concentrazioni di
scadenze, frazionamenti dei premi e registrazioni per
sottoscrizioni;
- verificare la corretta applicazione delle norme
vigenti, ivi comprese le disposizioni impartite
dall'ISVAP, relative all'integrazione delle riserve per frazione di
premi per alcuni specifici rami;
- verificare la documentazione dimostrativa, per
ciascun ramo o categorie di rischi, della
necessità o meno di costituire la riserva per rischi in
corso;
- verificare che siano state rispettate tutte le
disposizioni previste dalla Circolare ISVAP n. 360-D
del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni in merito alle
riserve premi, nonché quanto previsto dalla Circolare
ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000.
9) Riserve sinistri (art.33, D.Lgs. n. 173/1997)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
formazione delle riserve sinistri della Compagnia deve
definire i criteri di calcolo di tale riserva a costo ultimo
secondo prudenza. Tale valutazione va effettuata in
base ad elementi obiettivi, quali l'inventario e i
parametri necessari per proiettare il costo dei sinistri all'epoca
in cui presumibilmente verranno liquidati. L'Attuario
deve pertanto:
− accertare la validità dell'inventario per anno
di avvenimento dei sinistri, valutando su base
statistica (stagionalità dei sinistri e tempi di trasmissione delle
denunce e dei preventivi/riserve degli ispettori) i
sinistri IBNR di cui dovrà tenere conto nella stima
delle riserve;
− individuare le più appropriate metodologie da
adottare per stimare i correttivi da apportare alla
base di riferimento costituita dall'inventario, affiancando
a quest'ultimo metodologie statistico-attuariali
nell'ambito di un sistema misto o multifase.
In tale attività l'Attuario dovrà attenersi a quanto
in merito previsto dalle Circolari ISVAP n. 360-D
del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.
Per la formazione delle riserve sinistri si raccomanda
inoltre quanto segue:
− l'Attuario deve ottenere le necessarie
informazioni sulle classi di sinistri omogenei per
raggiungere l'obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a
costo ultimo, includendo in tale costo tutte le spese
di liquidazione, delle quali dovrà comunque essere
fornita evidenza;
− l'Attuario deve conoscere il processo di
determinazione dell'inventario e adattare a questo le
proprie metodologie di stima; sarebbe opportuno proporre
eventuali modifiche alle procedure se queste dovessero
risultare inadeguate a garantire i risultati;
− l'Attuario, se necessario, deve richiedere
informazioni sul processo di liquidazione e
resocontazione dei sinistri, specie per quei movimenti (riaperture,
chiusura senza seguito etc.) che possono pregiudicare
i risultati di qualsiasi metodo applicato per la stima
delle riserve, tenendo conto che anche la corretta tenuta dei
registri, se non posta sotto critica osservazione, non
può garantire di per sé il necessario apporto alle
stime;
− con esclusione dei rami Credito e Cauzioni e
limitatamente alla generazione dell'anno di bilancio,
è consentito stimare il costo ultimo mediante il criterio
del costo medio per gruppi di sinistri omogenei
sufficientemente numerosi;
− per i sinistri avvenuti ma non ancora
denunciati alla chiusura dell'esercizio l'Attuario
deve rispettare le disposizioni impartite con provvedimento
dell'ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;
− gli indennizzi in forma di rendita devono
essere appostati a riserva utilizzando le basi
tecniche e le metodologie in uso per l'assicurazione sulla
Vita;
- è vietata qualsiasi deduzione o sconto, fatte
salve le deroghe previste dalla normativa, in
particolare nel ramo R.C.A. per il periodo transitorio;
− l'Attuario deve applicare correttamente le
norme vigenti, ivi comprese le disposizioni impartite
dall'ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri per
specifici rami o rischi.
2. L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo
delle riserve sinistri della Compagnia deve stabilire
la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:
− controllare i criteri di calcolo utilizzati per
la valutazione di tale riserva a costo ultimo;
− ottenere le necessarie informazioni sulle
classi di sinistri omogenei per raggiungere
l'obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a costo
ultimo, includendo in tale costo tutte le spese di
liquidazione, delle quali dovrà comunque essere fornita
evidenza;
− conoscere il processo di determinazione
dell'inventario; sarebbe opportuno proporre eventuali
modifiche alle procedure se queste dovessero risultare
inadeguate a garantire i risultati;
− richiedere informazioni sul processo di
liquidazione e resocontazione dei sinistri, specie per
quei movimenti (riaperture, chiusura senza seguito etc.) che
possono pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo
applicato per la stima delle riserve;
− verificare, per i sinistri avvenuti ma non
ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, che
siano state rispettate le disposizioni impartite con
provvedimento dell'ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;
− verificare che gli indennizzi in forma di
rendita siano stati appostati a riserva utilizzando le
basi tecniche e le metodologie in uso per l'assicurazione sulla
Vita;
− verificare che siano state correttamente
applicate le norme vigenti, ivi comprese le
disposizioni impartite dall'ISVAP, relative al calcolo della
riserva sinistri per specifici rami o rischi;
− verificare che siano state rispettate le
disposizioni previste dalla Circolare ISVAP n. 360-D
del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.
3. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o
per il controllo delle riserve sinistri della
Compagnia, deve tener presente che qualsiasi metodologia di
tipo statistico-attuariale venga utilizzata per la
valutazione della riserva sinistri, questa non potrà
mai fornire un valore puntuale della stessa. La scelta di un metodo
risulta valida se sussistono determinate condizioni
nei dati di base senza le quali lo stesso metodo
potrebbe portare a risultati distorti. Si suggerisce, almeno
per quei rami che lo consentono, di considerare come
più affidabili i metodi che prendono a riferimento i
dati di base derivanti dall'esperienza storica, in
particolare frequenze e costi medi dei sinistri.
Inoltre i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati
in modo meccanico ma devono risultare coerenti con la
formulazione di ipotesi di lavoro ragionevoli legate
alla specifica professionalità attuariale e alla realtà
aziendale.
10) Riserva di senescenza - portafoglio italiano
(art.25, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per l'esame
del portafoglio del ramo Malattia (o comunque delle
riserve tecniche dello stesso ramo) deve verificare su quali
contratti, in base alle condizioni previste, esiste
l'obbligo di costituzione della riserva di senescenza.
Al riguardo:
− l'Attuario deve verificare la congruità delle
tariffe applicate dalla Compagnia e accertare sia le
basi tecniche di riferimento per il calcolo delle riserve di
senescenza, per le quali si utilizzano metodologie proprie
del ramo Vita, sia le opportune valutazioni di ordine
statistico-attuariale sull'evoluzione delle frequenze
e dei costi medi per età e sesso, considerando, ove
necessario e comunque compatibilmente con le
informazioni disponibili, altri parametri quali, ad esempio,
tasso tecnico di interesse, status dell'assicurato e nuove
patologie che possano influenzare il rischio;
− l'Attuario deve stimare i futuri oneri per la
Compagnia rispetto ai futuri premi, adottando
eventualmente basi tecniche del secondo ordine; in tal modo
l'Attuario effettua implicitamente una valutazione
della riserva per rischi in corso;
− se nel calcolo della riserva di senescenza di
bilancio si adotta il metodo dell'interpolazione
lineare completa delle riserve, il riporto di premio deve
essere calcolato considerando l'importo di premio puro
con l'aggiunta dei caricamenti non deducibili ai sensi
di legge. In tal caso il riporto di premio rappresenta la
riserva per frazioni di premio.
Quanto suindicato vale nel caso in cui l'Attuario
abbia ricevuto incarico per la formazione della
riserva di senescenza sia nel caso in cui abbia ricevuto
incarico per il controllo della stessa
riserva.
11) Copertura delle riserve tecniche (art.27, D.Lgs. n.
175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
formazione delle riserve tecniche della Compagnia
collabora per la realizzazione di strumenti di controllo che
assicurino il rispetto della normativa sugli
investimenti a copertura delle riserve tecniche, tenendo
conto anche delle disposizioni in merito impartite
dall'ISVAP.
12) Valutazione degli attivi a copertura delle riserve
tecniche (art.28, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
formazione delle riserve tecniche della Compagnia deve
informarsi circa i criteri adottati per la valutazione degli attivi
a copertura delle riserve, nonché sulle modalità di
valutazione dei rendimenti e dei valori attribuiti
agli strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa
vigente e degli specifici provvedimenti
ISVAP.
13) Margine di solvibilità (artt.33, 35, 36, 37, 38,
D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario, nel caso di richiesta da parte della
Compagnia di collaborazione per la determinazione del
margine di solvibilità, controlla che l'ammontare minimo
dello stesso sia calcolato in conformità alle
disposizioni di legge e che le poste di natura tecnica
a tal fine necessarie siano state determinate
correttamente.
2. L'Attuario che collabora per la determinazione del
margine di solvibilità può esprimere pareri in materia
da trasmettere alla Compagnia.
14) Comunicazione delle tariffe e
delle condizioni di polizza (art.41, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
costruzione delle tariffe della Compagnia predispone e
sottoscrive una relazione tecnica sui criteri e sulle ipotesi posti
alla base del calcolo delle tariffe stesse; la
relazione sarà conservata presso la Compagnia.
2. L'Attuario che ha ricevuto incarico per il monitoraggio
delle tariffe della Compagnia verifica nel tempo le
ipotesi adottate per il calcolo delle stesse, confrontando le
basi tecniche impiegate nel calcolo con quelle
derivanti dall'esperienza diretta della Compagnia e
controllando che le tariffe praticate garantiscano il necessario
fabbisogno.
15) Assicurazioni malattia in sostituzione di un regime
legale di previdenza sociale (art.56, D.Lgs. n. 175/1995)
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
costruzione delle tariffe delle assicurazioni malattia
della Compagnia, per le imprese che intendono assumere rischi
ubicati in altri stati membri nei quali tali
assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la
copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza
sociale, deve far riferimento a tecniche di calcolo
"analoghe a quelle dell'assicurazione Vita", tenendo
conto delle frequenze di malattia e degli altri dati
statistici pertinenti forniti dall'ISVAP e pubblicati
e trasmessi dalle autorità di controllo degli stati membri
interessati. L'Attuario deve poi comunicare all'ISVAP
la base tecnica che intende utilizzare per il calcolo
dei premi relativi.
16) Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami
danni
1. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la
verifica del conto tecnico dei rami danni della
Compagnia deve controllare i criteri utilizzati per l'eventuale
trasferimento di quote dell'utile degli investimenti
dal conto non tecnico, tenendo conto di quanto
previsto dal Provvedimento ISVAP n. 1140-G dell'8 marzo
1999.
2. L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o
per il controllo delle riserve tecniche della
Compagnia deve determinare la natura e l'entità della differenza,
se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri
esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi
pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi
precedenti, nonché l'importo della relativa riserva
alla fine dell'esercizio.
Roma, giugno 2001