REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI LINEE GUIDA PER L’ATTUARIO INCARICATO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
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1) Premessa
1. Il presente documento definisce le regole
applicative dei principi attuariali cui far
riferimento nella scelta delle ipotesi necessarie per il
calcolo dei premi e delle riserve tecniche delle
assicurazioni sulla vita e delle altre attività previste dalla
tabella A dell'allegato I del D. Lgs. n.
174/95.
2. Esso rappresenta, inoltre, le linee guida cui
l'attuario incaricato della Compagnia vita (ai sensi
dell'art. 20 bis del D. Lgs. n. 174/95) deve uniformarsi nello
svolgimento delle specifiche funzioni professionali di
controllo attribuitegli dalla stessa normativa (in
particolare gli artt. 14 comma 1, 20 comma 4, 22 comma 3, 24 commi
2 e 3, 38 comma 1 e 61 comma 2).
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla
normativa sulle assicurazioni vita l'attuario
incaricato ha libero accesso a tutte le necessarie informazioni
aziendali a cominciare da quelle tecnico-attuariali,
finanziarie e di controllo interno della
Compagnia. Egli deve altresì poter conoscere le
iniziative della Compagnia in materia di nuovi
prodotti, sistemi di vendita e costi commerciali, così come
di ogni altra operazione di interesse per la sua
funzione.
4. L'attuario incaricato deve ricevere copia delle
comunicazioni di interesse per la sua funzione
intercorse tra la Compagnia e l'ISVAP in adempimento di obblighi di
legge o regolamentari.
La Compagnia può avvalersi dell'attuario incaricato
nei suoi rapporti con l'ISVAP.
2) Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP (artt. 14
e 38 del D.Lgs. n. 174/95)
1. L'attuario incaricato verifica che nella scelta
delle basi tecniche da utilizzare per il
calcolo dei premi e delle riserve
tecniche di ciascuna tariffa la Compagnia si sia
uniformata alle disposizioni di legge (in particolare l'art.
23 del D. Lgs. N. 174/95), dell'ISVAP e alle regole
applicative dei principi attuariali definite nel presente
documento.
2. L'attuario incaricato deve sottoscrivere i prospetti
relativi alla comunicazione
sistematica all'ISVAP degli elementi essenziali delle
basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e
delle riserve tecniche di ciascuna nuova
tariffa individuale o collettiva cosi
come delle variazioni apportate ai prodotti già in
vigore. Tali elementi essenziali
riguardano:
− basi tecniche (demografiche, finanziarie,
di altra natura), sia quelle per il calcolo dei premi
che quelle per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le
riserve per spese future del contratto. Quando le basi
tecniche, diverse da quelle finanziarie, adottate
dalla Compagnia non rientrano tra quelle elaborate dall'ISTAT,
l'attuario incaricato deve allegarne copia alla
comunicazione da trasmettere all'ISVAP evidenziando le
motivazioni tecniche che ne giustificano l'utilizzazione;
- struttura dei caricamenti espliciti dei
premi (legge di caricamento e valori calcolati in
funzione di diverse età e durate contrattuali);
− eventuale applicazione a carattere generale
di sconti di premio;
− modalità di partecipazione
agli utili, comprese le eventuali condizioni
migliorative di retrocessione dei
rendimenti.
3. L'attuario incaricato deve inoltre trasmettere
trimestralmente all'ISVAP una relazione tecnica
relativa alle convenzioni a carattere collettivo per le
quali siano stati riconosciuti sconti o condizioni
particolari rispetto alle normali
tariffe individuali o
collettive precedentemente comunicate dalla Compagnia
all'ISVAP. Tale relazione deve esplicitare le
motivazioni tecniche che hanno reso possibile l'applicazione
delle condizioni particolari accordate dalla
Compagnia.
3) Vigilanza (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n.
174/95)
1. L'attuario incaricato, per gli aspetti di sua
competenza, collabora con la Compagnia ai fini della
vigilanza sull'andamento complessivo della situazione patrimoniale
e finanziaria dell'impresa, con particolare
riferimento al possesso di un adeguato margine di
solvibilità e di un sufficiente livello di riserve
tecniche in relazione all'insieme dell'attività
svolta.
2. L'attuario incaricato collabora con la Compagnia per
l'attuazione di un sistema di controllo interno che
consenta la corretta rilevazione dei dati necessari per le
valutazioni di sua competenza. Qualora le
procedure amministrative e contabili della Compagnia non
consentano all'attuario incaricato di esprimere un
giudizio di piena affidabilità sui dati che gli
necessitano, egli deve menzionare tale circostanza nella
relazione tecnica che accompagna il bilancio di
esercizio dopo averne data preventiva comunicazione scritta
al direttore generale o agli organi amministrativi della
Compagnia.
4) Determinazione delle tariffe (art. 22 del D.Lgs. n.
174/95)
1. La valutazione delle ipotesi poste a
base del calcolo dei premi spetta all'attuario
incaricato e forma oggetto di una relazione tecnica da
conservare presso la Compagnia il cui contenuto
deve riguardare quanto previsto ai successivi commi 2 e 3,
corredata da specifica attestazione al
riguardo.
2. Le ipotesi attuariali adottate devono consentire alla
Compagnia di far fronte ai suoi costi e alle
obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in particolare
di costituire per ciascuna polizza le riserve tecniche
senza che venga fatto ricorso in modo sistematico e
permanente a risorse finanziarie che non derivino dai
premi. A tal fine l'attuario incaricato deve
considerare con particolare attenzione la presenza di
eventuali garanzie di prestazioni minime e
di tassi di interesse minimi, anche con
riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di
opzione in prestazioni diverse da quelle principali
previste dalla polizza.
3. Qualora la Compagnia decida, per una o più tariffe, di
applicare premi che tengano conto della propria
situazione finanziaria, senza però che si faccia ricorso
sistematico e permanente a mezzi non derivanti dai
premi stessi e dai relativi proventi, l'attuario
incaricato dovrà, nella relazione tecnica di cui al
precedente comma 1, valutare le conseguenze di tale
decisione, anche ai fini della quantificazione delle
riserve. A tal fine egli dovrà tener conto
dell'evoluzione della situazione finanziaria
complessiva dell'impresa, segnalando tempestivamente a
quest'ultima la necessità di interventi in relazione
alla possibilità di continuare ad acquisire nuovi affari
dello stesso tipo qualora emergano elementi che, a suo
giudizio, rappresentino situazioni di rischio e di
turbativa per la normale ed equilibrata gestione della
Compagnia.
5) Tasso di interesse garantito (art. 23 del D.Lgs. n.
174/95)
1. L'attuario incaricato vigila affinché la
Compagnia, nello scegliere il tasso di interesse
da utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve
tecniche, nonché il tasso garantito sulle prestazioni
assicurate, si attenga alla normativa prevista dal D. Lgs. n.
174/95, alle disposizioni in materia emanate
dall'ISVAP, a criteri prudenziali in riferimento alla
effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia,
tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario
attuali e prospettive nonché della durata per la quale
vengono prestate le garanzie.
2. L'attuario incaricato può quindi raccomandare alla
Compagnia di adottare tassi di interesse garantiti più
bassi di quelli massimi previsti dalla specifica normativa
emanata dall'ISVAP.
3. Per il ramo VI, fatte salve le norme regolamentari che
potranno essere emanate in materia di tasso massimo di
interesse garantito, l'attuario incaricato deve verificare
che la garanzia di risultato dell'investimento sia
controbilanciata, in via generale, da premi o da altri
attivi adeguati alla copertura delle prestazioni offerte
dalla Compagnia.
4. L'attuario incaricato vigila affinché il tasso di
interesse garantito sui nuovi contratti risulti
costantemente inferiore o pari ai valori derivanti
dall'applicazione della specifica normativa emanata
dell'ISVAP. Quando questo non si verifichi l'attuario
incaricato informa tempestivamente il direttore generale o
gli organi di amministrazione della Compagnia della
necessità di abbassare il tasso di interesse garantito
sui nuovi contratti.
6) Riserve tecniche (art. 24 del D.Lgs. n. 174/95)
1. All'attuario incaricato compete la valutazione
della sufficienza delle riserve tecniche
della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in
riassicurazione.
2. Il bilancio di esercizio deve essere
accompagnato da una relazione tecnica
dell'attuario incaricato nella quale sono descritte
analiticamente le valutazioni effettuate in merito
alle ipotesi adottate per il calcolo delle riserve tecniche,
comprese le eventuali valutazioni implicite e le
relative motivazioni.
Inoltre la relazione tecnica deve:
− attestare la correttezza dei procedimenti
seguiti;
− riferire sui controlli operati per la corretta
rilevazione del portafoglio e sulle procedure di
calcolo utilizzate;
− esprimere un giudizio di
sufficienza sull'insieme delle riserve tecniche iscritte
in bilancio.
In relazione alle riserve supplementari di cui
all'art. 25, comma 3, aggiuntive di cui
all'art. 25, commi 12 e 14, ed addizionali, di cui
all'art. 30, comma 4, dovrà essere esplicitamente
indicato l'importo di ciascuna riserva accantonata nonché le
ipotesi e le metodologie di calcolo utilizzate per la
determinazione delle stesse.
3. Il principio della continuità del controllo,
previsto dal comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs.n.
174/95, implica che l'attuario incaricato reiteri nel corso
dell'anno la verifica delle riserve tecniche con una
frequenza adeguata a fornire nel caso specifico le garanzie
richieste, ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici
relativi all'intero portafoglio polizze oppure a sue
componenti. In considerazione di quanto sopra
l'attuario incaricato non dipendente dalla Compagnia
dovrà responsabilmente valutare che, a salvaguardia del
principio della continuità del controllo della
Compagnia, gli impegni derivanti dall'assunzione della
specifica funzione risultino compatibili con gli altri
impegni professionali.
4. L'attuario incaricato che riscontri una situazione che
gli impedisca di formulare un giudizio di sufficienza
delle riserve tecniche deve informare tempestivamente
ildirettore generale o gli organi di amministrazione
della Compagnia.
5. L'attuario incaricato verifica periodicamente le
risultanze del confronto tra le basi
tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e
quelle derivanti dall'esperienza diretta della
Compagnia. La verifica deve essere estesa anche ai
caricamenti dei premi e agli importi effettivi delle
spese di amministrazione e delle provvigioni a carico della
Compagnia.
6. L'attuario incaricato verifica che per le assicurazioni
complementari previste dal punto B della tabella I
allegata al D. Lgs. n. 174/95 la Compagnia costituisca le
riserve tecniche previste dalla normativa sulle
assicurazioni danni. Nell'impiego di detta normativa
si può tener conto delle caratteristiche proprie della
copertura complementare in relazione a quella base e
alle relative caratteristiche del contratto.
7) Principi di calcolo delle riserve tecniche (art. 25
del D. Lgs. n. 174/95)
1. L'attuario incaricato verifica che le riserve
tecniche della Compagnia siano valutate secondo i
principi attuariali previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 174/95 le
cui principali regole applicative sono descritte
di seguito.
2. In via generale le riserve tecniche devono essere
calcolate con un metodo attuariale
prospettivo sufficientemente prudente che tenga conto,
per ciascuna polizza, di tutti gli impegni
contrattuali della Compagnia, e cioè di tutte le prestazioni
assicurative garantite (le prestazioni principali,
compresi i valori di riscatto, gli utili garantiti di
qualsiasi genere, futuri e pregressi, e tutte le opzioni
previste dalla polizza), delle spese dell'impresa,
comprese le provvigioni, e dei futuri premi da incassare.
Questi ultimi devono essere imputati al netto delle quote di
caricamento incassabili in via differita e destinate a
finanziare le provvigioni precontate pagate dalla Compagnia
(non zillmeraggio delle riserve tecniche).
3. Ai fini del principio di prudenzialità si deve tener
conto di ragionevoli margini divariazioni sfavorevoli
delle ipotesi tecniche adottate, anche in relazione ai criteri
di valutazione delle attività a copertura delle
riserve.
4. Il tasso di interesse di valutazione delle
riserve tecniche, ad un certa data, deve essere
definito in base a criteri prudenziali e non può comunque
superare il tasso di interesse corrente fissato
dall'ISVAP in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95,
salvo quanto previsto al successivo comma 9, tenendo
anche conto della composizione degli attivi a
copertura.
5. Le basi statistiche utilizzate nel calcolo
delle riserve tecniche devono essere scelte secondo
criteri prudenziali, facendo ricorso sia all'esperienza delle
singole Compagnie che a dati esterni ad
esse.
6. Per i contratti che implicano la partecipazione
agli utili non contrattualmente garantita (per
esempio l'attribuzione liberale degli utili della Compagnia decisa
di volta in volta in sede di bilancio) le riserve
tecniche devono tener conto, esplicitamente o
implicitamente, delle future partecipazioni agli utili in modo
coerente con le altre ipotesi adottate nell'ambito del
metodo prospettivo utilizzato e nel rispetto del
criterio corrente di partecipazione agli utili.
7. La riserva per spese future deve tener conto
delle spese complessive della Compagnia, comprese le
provvigioni, valutate prospettivamente in modo prudente, e
delle componenti di caricamento contenute nei premi
ancora da incassare, nonché dei margini di natura
tecnico-finanziaria che scaturiranno dalla gestione del
contratto. Per la valutazione delle suddette spese
dovranno essere previsti scenari realistici e
prudenziali e adeguate metodologie di attribuzione delle
spese ai vari sub-portafogli di polizze.
8. Il metodo di calcolo della riserva complessiva,
ottenuta anche attraverso valutazioni implicite di una
o più delle sue componenti, non può comportare un valore inferiore
a quello derivante da una valutazione prudente e non
deve cambiare in modo discontinuo o discrezionale anno
per anno, tenuto conto che la riserva stessa deve
consentire la partecipazione agli utili in modo adeguato nel
corso della durata contrattuale della
polizza.
9. Per i contratti che garantiscono contrattualmente la
partecipazione agli utili che la gestione può produrre
in conseguenza delle basi tecniche usate per la
determinazione dei premi (dei quali utili, proprio per
la loro natura, non si è tenuto conto nel calcolo dei
premi) sono considerate sufficientemente prudenti le riserve
calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per i
premi e che, analogamente, non tengono conto delle
corrispondenti future partecipazioni agli utili. Resta salvo,
comunque, quanto previsto al successivo punto
10. La stessa presunzione di sufficiente prudenzialità
dell'uso delle basi tecniche impiegate nella
determinazione dei premi non si applica alle riserve dei contratti
il cui premio sia stato determinato prendendo in
considerazione anche la situazione finanziaria della
Compagnia, ai sensi 22, comma 1, del D. Lgs. n.
174/95.
10. Nel caso di riserve valutate con le stesse basi
tecniche dei premi la Compagnia deve
costituire una riserva aggiuntiva se il tasso di
interesse massimo corrente indicato dall'ISVAP, in
applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, e l'80% del
rendimento attuale o prevedibile delle attività
rappresentative delle riserve risultino inferiori agli
impegni assunti dalla Compagnia in termini di interesse
garantito sulle prestazioni. La costituzione della
riserva aggiuntiva è necessaria anche nel caso in cui il
rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura
delle riserve tecniche risulti inferiore agli impegni
assunti dalla Compagnia. La riserva
aggiuntiva deve essere costituita anche quando dal raffronto
di cui all'art. 24 comma 4 risultino scostamenti,
rispetto all'esperienza effettiva, delle basi tecniche
adottate nel calcolo del premio tali che, pur tenendo conto
della base finanziaria adottata, non si otterrebbe un
livello di riserva complessiva sufficientemente prudente.
Qualora gli scostamenti di tasso di interesse o delle altre
basi tecniche siano tali che non ricorrano i termini
per la costituzione della riserva aggiuntiva, l'attuario
incaricato deve comunque specificare dettagliatamente,
nella stessa relazione tecnica, le valutazioni e le
indagini eseguite. Il suddetto giudizio di non
necessità della riserva aggiuntiva è consentito solo nel caso
in cui l'ammontare complessivo delle riserve risulti
comunque sufficiente rispetto all'insieme degli
impegni di portafoglio.
11. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 174/95 i
principi di calcolo delle riserve tecniche da
applicare al portafoglio già costituito fino al 18/5/95 sono quelle
vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs
n. 174/95.
8) Copertura delle riserve tecniche (art. 26 del D. Lgs.
n. 174/95)
1. L'attuario incaricato collabora con la Compagnia
per la realizzazione di strumenti di controllo che
assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a
copertura delle riserve tecniche, in particolare
dell'art. 26 del D. Lgs. n. 174/95 e dei provvedimenti in
materia emanati dall'ISVAP.
9) Valutazione degli attivi a copertura delle riserve
tecniche (art. 27 del D. Lgs. n. 174/95)
1. L'attuario incaricato deve essere informato dei
criteri adottati dalla Compagnia per la valutazione
degli attivi a copertura delle riserve tecniche in conformità
alla normativa applicabile, in particolare dell'art.
27 del D. Lgs. n. 174/95 e della specifica normativa
emanata dall'ISVAP.
10) Disciplina particolare delle riserve tecniche
relative ad alcuni tipi di contratto (art. 30 del D. Lgs. n.
174/95)
1. L'attuario incaricato controlla che le riserve
tecniche dei contratti previsti dall'art. 30 del D.
Lgs. n. 174/95 siano rappresentate con la massima approssimazione
possibile dagli attivi di riferimento.
Per tali contratti non trovano applicazione le
norme sulla diversificazione degli investimenti e
sulle quote massime previste per ciascuna classe di attivi nonché
quelle sulla congruenza.
2. L'attuario incaricato deve verificare che la tipologia
e la composizione degli attivi a copertura delle
riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e
risultino coerenti con la natura, la durata media e il
livello degli impegni assunti.
3. Le attività a copertura delle riserve tecniche relative
alle prestazioni assicurate dalle polizze di cui
all'art. 30 devono essere valutati a prezzi di mercato e registrati
nella voce D dello stato patrimoniale della Compagnia
(in particolare D.I per quanto attiene ai contratti di
ramo III e D.II per i contratti di ramo VI gestiti dalla Compagnia
in nome proprio ma per conto di terzi).
Per gli attivi a copertura della riserva spese future e
della riserva tecnica addizionale di cui al comma 4
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 l'iscrizione deve essere fatta
nella voce C dello stato patrimoniale e trova
applicazione la normativa generale sulla tipologia e
sulle quote massime di investimento stabilita per le operazioni
non rientranti nella previsione dell'art.
30.
11) Registro delle attività a copertura delle riserve
tecniche (art. 31 del D. Lgs. n. 174/95)
1. L'attuario incaricato deve poter accedere
liberamente al registro delle attività a copertura
delle riserve tecniche della Compagnia.
12) Margine di solvibilità (art. 33 del D. Lgs. n.
174/95)
1. Nel caso di richiesta da parte della Compagnia di
utilizzare elementi impliciti patrimoniali per la
costituzione del margine di solvibilità (ai sensi dell'art. 33,
comma 2, lettera b) l'attuario incaricato controlla
che i parametri di calcolo impiegati rispondano a
quanto stabilito dall'ISVAP, ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo.
13) Determinazione e calcolo del margine di solvibilità
(art. 35 del D. Lgs. n. 174/95)
1. L'attuario incaricato sottoscrive il prospetto
dimostrativo del margine di solvibilità che le
Compagnie devono trasmettere all'ISVAP in allegato al bilancio e,
in particolare, controlla che le poste di natura
tecnica necessarie per il calcolo del margine di
solvibilità siano determinate secondo le disposizioni di
legge e regolamentari.
2. L'attuario incaricato può esprimere pareri in materia
di margine di solvibilità da trasmettere
alla Compagnia.