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Linee guida su determinazione del rendimento prevedibile e riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse

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PREMESSA

1. Questo documento rappresenta l'integrazione delle "Linee guida per l'Attuario incaricato della Compagnia di assicurazione sulla vita" attualmente in vigore cui l'Attuario medesimo deve uniformarsi per quanto riguarda:
a) la determinazione del rendimento prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche (ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001);
b) la costituzione della eventuale riserva aggiuntiva per il rischio di tasso di interesse.

2. La normativa cui fanno espresso riferimento le presenti linee guida è rappresentata:
a) dall'art. 25, comma 12, del decreto legislativo n. 174/95, (di seguito Decreto);
b) dal Provvedimento ISVAP n. 1801 del 21/2/2001 recante "Disposizioni per la determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per le Compagnie di Assicurazione", (di seguito Provvedimento).

3. Le presenti linee guida trovano applicazione dalla data di riconoscimento delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni (ISVAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto. Esse rappresentano la conclusione, anche dal punto di vista formale, dell'iter procedurale avviato con la nota dell'Ordine Nazionale degli Attuari del febbraio 2002 ("Indicazioni sul metodo di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse in relazione al bilancio 2001") e con la lettera dell'ISVAP del 4/2/2002 ("Metodi di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 174/95") con la quale veniva espressa da parte dell'Autorità di Controllo la condivisione, nelle modalità e nei termini, dei criteri e delle metodologie attuariali prospettate dall'Ordine stesso.


SEZIONE A: DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE DELLE ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE DELLE RISERVE TECNICHE

1. Il Decreto prevede espressamente che " … il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione". Tali indicazioni sono contenute nel Provvedimento che, come noto, include nel suo campo di applicazione i contratti con prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, i contratti con idonea e specifica provvista di attivi di cui al Provvedimento ISVAP n. 1036 del 6/11/1998 nonché i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento. Sono ricompresi anche i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto mentre sono esclusi dall'ambito del dispositivo i contratti ex art. 30 del Decreto per i quali le attività rappresentative delle riserve tecniche sono valutate in base al criterio del valore corrente e quindi non rientrano nelle previsioni del comma 12, art. 25 del Decreto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Provvedimento è necessario che ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese dispongano di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione patrimoniale separata. L'Attuario incaricato è tenuto a verificare, anche ai sensi di quanto descritto al successivo punto 6, in che modo e attraverso quali strumenti tale disposizione sia soddisfatta dall'impresa.

3. L'analisi relativa alla valutazione del rendimento prevedibile deve riguardare, così come prevede il Provvedimento, almeno l'80% del complesso delle riserve tecniche relative a polizze collegate a gestioni patrimoniali separate. L'analisi deve essere estesa ad intere gestioni separate e, in ogni caso, deve ricomprendere le gestioni ritenute significative per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. L'orizzonte temporale prospettato nel Provvedimento è di almeno "[…] quattro periodi di osservazione immediatamente successivi alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni" (Art. 2) , fatta salva l'eventuale minore durata del portafoglio polizze. L'orizzonte temporale può essere limitato a quattro periodi di osservazione se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio della gestione separata. Negli altri casi si ottiene un vettore di cinque rendimenti: il primo da intendersi come rendimento attuale e gli altri quattro come rendimenti prevedibili.
L'attuario valuterà, coerentemente con i criteri del regolamento della gestione separata, come considerare il rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni (da intendersi come rendimento attuale). Si ritiene comunque che:
per le gestioni patrimoniali che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione possa intendersi come coincidente con quella della valutazione;
il meccanismo dello sfasamento temporale di tre mesi con cui il rendimento delle gestioni separate viene attribuito alle polizze, comune alla quasi totalità delle gestioni separate, possa ritenersi non significativo ai sensi di questa valutazione.

Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione patrimoniale separata non coincida con la data di valutazione si può prendere come periodo di osservazione, rispettivamente per il bilancio di esercizio e per la relazione semestrale, l'anno solare e quello compreso tra due semestrali successive e, pertanto, si può considerare il vettore dei rendimenti prevedibili riferito ad almeno cinque periodi annuali di osservazione.
L'Attuario incaricato valuterà, in relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, se sia necessario estendere la valutazione del rendimento prevedibile a un periodo più lungo. Per i contratti con prestazioni collegate al rendimento di gestioni separate non ricomprese tra quelle oggetto dell'analisi e per quelli non collegati a gestioni separate che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad esclusione dei contratti con specifica provvista di attivi, il rendimento prevedibile è determinato come media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle gestioni separate monitorate ai sensi del Provvedimento. I pesi sono posti pari alla giacenza media attesa degli attivi dei relativi periodi di osservazione.

Per quanto riguarda il passivo il portafoglio di riferimento è costituito dai contratti in vigore all' epoca della valutazione e l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti, con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria e alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti.

Sarà cura dell'Attuario incaricato verificare che siano stati presi in considerazione gli elementi contenuti nell'art. 1, comma 6 del Provvedimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa. In particolare devono essere valutati gli effetti derivanti dall'eventuale inclusione nelle proiezioni di ipotesi su riduzioni, riscatti e trasformazioni che incidono sul livello dei tassi prevedibili.

Per quanto riguarda l'analisi delle attività l'Attuario incaricato verificherà che l'impresa si sia uniformata a quanto previsto dal Provvedimento, in particolare all'art. 1, comma 5. La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione separata riferite ad una medesima data. L'Attuario incaricato deve accertare che le strutture dei tassi utilizzate per le valutazioni siano coerenti, anche in senso temporale, con il passivo.

4. Nel caso in cui l'impresa, pur in presenza di contratti con garanzie di rendimento minimo non abbia costituito gestioni separate, l'Attuario incaricato deve verificare che il metodo utilizzato per il calcolo del rendimento prevedibile tenga conto dei criteri previsti dal Provvedimento e del principio di prudenza.

5. Per i contratti con specifica provvista di attivi, di cui agli artt. 5 e 7 del Provvedimento Isvap n. 1036 del 6/11/1998, l'art. 6 del Provvedimento Isvap 1801G del 21/2/2001 ha stabilito che il rendimento prevedibile è pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche rilevato al momento delle valutazioni.

Ai fini della eventuale costituzione della riserva aggiuntiva l'attuario dovrà verificare che:
gli attivi originariamente a copertura delle polizze siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili;
il rating assegnato agli stessi attivi al momento dell'emissione delle polizze risulti confermato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario;
le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui all'art. 1 del Provvedimento Isvap n. 1036G relativo all'epoca di emissione della tariffa.

Per i titoli a copertura delle polizze che hanno sostituito quelli originari deve essere verificato che il valore di rimborso del titolo, riferito alla data della scadenza contrattuale della polizza, aumentato del montante delle cedole in scadenza (calcolato al tasso suddetto relativo all'epoca di emissione della tariffa), risulti non inferiore al capitale assicurato garantito a scadenza.

6. Ai sensi dell'art. 8 del Provvedimento l'Attuario incaricato deve sottoscrivere insieme ad un responsabile dell'impresa, sia per il bilancio di esercizio che per la situazione semestrale, una relazione illustrativa sulla determinazione del rendimento prevedibile (vettore della stima dei rendimenti annui). In tale relazione devono essere indicati gli elementi di valutazione adottati dall'impresa e le ipotesi poste a base della determinazione dei rendimenti prevedibili e devono essere riportati i tassi relativi alle gestioni separate monitorate, la media ponderata degli stessi tassi (utilizzata per i contratti collegati a gestioni non significative o non collegati a gestioni separate) ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.

Nel sottoscrivere la suddetta relazione dell'impresa l'Attuario incaricato può formulare osservazioni scritte, di metodo e di merito, per quanto attiene la stima dei rendimenti prevedibili. Tali eventuali osservazioni potranno riguardare, in particolare, per ciascuna gestione patrimoniale separata esaminata:
- i flussi di entrata e di uscita relativi alla movimentazione del portafoglio polizze;
- l'ipotesi di rendimento dei titoli obbligazionari;
- l'ipotesi di rendimento dei titoli azionari;
- il criterio di investimento e di disinvestimento dei titoli;
- la quantificazione delle minusvalenze e delle plusvalenze e le ipotesi sulla loro gestione ai fini della determinazione dei tassi annui di rendimento;
- la composizione, il rating e la duration degli attivi delle gestioni separate.


SEZIONE B: VALUTAZIONE DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

L'Attuario incaricato, ai fini delle valutazioni tecniche e dei confronti che deve eseguire tra i rendimenti garantiti sulle polizze e quelli prevedibili, utilizza il vettore dei rendimenti fornito dall'impresa. In relazione alle eventuali osservazioni formulate nella relazione sul rendimento prevedibile l'Attuario incaricato nell'utilizzare tale vettore potrà introdurre elementi di prudenzialità per la determinazione della riserva aggiuntiva, facendone esplicito riferimento nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, del Decreto e nella nota tecnica di cui all'art. 10 del Provvedimento Isvap n. 1207 del 6/7/1999. La verifica della eventuale necessità di costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, prevista dal comma 12 dell'art. 25 del Decreto, deve essere effettuata nel caso in cui:
-
le riserve matematiche siano state calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per la determinazione del premio;
-
gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano valutati in bilancio al prezzo d'acquisto.

La valutazione della riserva aggiuntiva deve essere eseguita per le polizze di ciascuna gestione patrimoniale separata e, al suo interno, per ogni linea di rendimento garantito. Anche per le polizze con prestazioni non collegate ai risultati di gestioni separate, con esclusione dei contratti con specifica provvista di attivi, la valutazione della riserva deve essere effettuata per linea di rendimento garantito.

La costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria quando:
1) il tasso di rendimento annuo garantito risulti superiore sia al tasso fissato dall'Isvap, di cui all'art. 23 del Decreto , sia all'80% del rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve riferito al medesimo anno. Per i contratti emessi anteriormente all'entrata in vigore del Decreto non è previsto dalle norme l'abbattimento di un quinto del rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque valutare se nei casi concreti sia necessario introdurre margini di prudenza;

2) il tasso di rendimento annuo garantito superi il rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve riferito al medesimo anno, indipendentemente dal valore assunto dal suddetto tasso fissato dall'Isvap. In tal caso l'ultimo periodo del comma 12 dell'Art. 25 del Decreto non prescrive l'obbligo di riduzione del tasso di rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque valutare se sia necessario introdurre margini di prudenza.

Se entrambe le situazioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti non si verificano, per tutti gli esercizi considerati e per tutte le linee di rendimento garantito, non è necessario costituire la riserva aggiuntiva. In caso contrario si deve invece procedere alla costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, salvo quanto previsto di seguito, illustrando nella relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3 del Decreto, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare Isvap n. 344/1998, le modalità adottate per la determinazione dell'accantonamento.

Qualora pur verificandosi una o entrambe le situazioni previste ai punti 1) e 2) precedenti l'Attuario incaricato ritenga che non ricorrano i presupposti per la costituzione della riserva aggiuntiva le corrispondenti valutazioni e indagini effettuate che giustificano tale decisione dovranno essere descritte dettagliatamente nella suddetta relazione tecnica.

Inoltre qualora gli scostamenti tra il tasso di rendimento garantito sulle polizze e il rendimento prevedibile (abbattuto o meno a seconda dei casi previsti dalla normativa e sopra evidenziati) non siano dello stesso segno, in relazione a diversi esercizi e/o alle diverse linee di rendimento garantito e/o delle diverse gestioni patrimoniali separate considerate, l'Attuario incaricato valuterà, con riferimento all'intero orizzonte temporale di analisi, se sia opportuno ricorrere a forme di compensazione tra i valori positivi e i valori negativi delle differenze, facendo riferimento a criteri di prudenza e tenendo conto della situazione finanziaria dell'impresa e illustrandone nella relazione tecnica suddetta i motivi ed i metodi utilizzati.


SEZIONE C: METODOLOGIA DI CALCOLO

1. Nella presente sezione sono riportati alcuni metodi di calcolo e di verifica della riserva aggiuntiva per i contratti collegati a gestioni separate. Nella scelta del metodo da applicare l'Attuario incaricato deve tener conto di tutte le informazioni di natura tecnica e finanziaria di cui dispone, nel rispetto del principio di prudenza. I modelli sono applicabili anche per gli altri tipi di contratto che rientrano nell'ambito di applicazione del Provvedimento, salvo gli opportuni adattamenti quali, ad esempio:
- per i contratti che prevedono un rendimento garantito pur non essendo legati ai risultati delle gestioni separate, come per i contratti appartenenti a gestioni separate non rientranti tra quelle monitorate ai fini della determinazione del vettore dei rendimenti prevedibili, utilizzando come rendimento prevedibile la media aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle gestioni monitorate;
- per i contratti con specifica provvista di attivi ponendo il rendimento prevedibile pari al tasso di rendimento lordo atteso ( eventualmente abbattuto in misura prudenziale).

Sono anche riportati alcuni metodi di compensazione tra esercizi , linee di garanzia, gestioni patrimoniali separate, etc., dei saldi negativi di riserva derivanti dal confronto tra rendimenti garantiti e rendimenti prevedibili.

Ovviamente per la determinazione della riserva aggiuntiva è possibile applicare anche altri metodi e altri approcci prudenziali rispetto a quelli contenuti in questo documento.

Tale valutazione è lasciata alla motivata decisione dell'Attuario incaricato, ferma la necessità della dichiarazione della sufficienza dell'insieme delle riserve tecniche dei contratti in portafoglio, ivi compresa l'eventuale riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.

Le analisi effettuate ai fini della valutazione della riserva aggiuntiva devono essere riferite alle riserve calcolate al lordo della riassicurazione.

2. Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e verifica delle riserve aggiuntive si definisce:
1) "rendimento realizzabile", il vettore dei rendimenti annui prevedibili fornito dall'Impresa, così come utilizzato dall'Attuario incaricato ai fini delle sue valutazioni della riserva aggiuntiva, tenuto conto delle percentuali riportate ai punti 1) e 2) della Sezione B e degli eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
2) "riserva necessaria", la riserva che la Compagnia deve accantonare per fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli assicurati, comprese quindi tutte le garanzie di rendimento previste dalle polizze;
3) "riserva disponibile", la riserva a disposizione della Compagnia calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 2) e 3) possono essere stimate, per gli anni del periodo considerato e sulla base di dati aggregati, mediante un metodo ricorrente  contabile, partendo dalla riserva matematica in base ai premi puri, comprensiva della eventuale riserva aggiuntiva per rischi demografici, determinata all'inizio del periodo di osservazione.

Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

Vt = Vt-1 x (1+i) + (P-L) x (1+i)^0,5

dove i rappresenta il tasso di interesse, Vt-1 la riserva all'inizio dell'anno, P e L, rispettivamente, la stima dei premi puri e delle liquidazioni di competenza dell'anno stesso.

Si illustrano di seguito alcuni metodi semplificati per la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.

3. METODO A: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento garantito
Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere.
Per ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio si deve determinare:
il "rendimento realizzabile";
il "rendimento realizzabile retrocesso" con riferimento alle condizioni di polizza. Si stima un'aliquota media di retrocessione da applicare al rendimento realizzabile. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
il "rendimento garantito" con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile si determinano per ciascun anno, tenuto conto della stima dei movimenti di portafoglio previsti:
la riserva necessaria, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
la riserva disponibile, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'insufficienza di riserva; in tal caso la riserva disponibile all'inizio dell'esercizio successivo deve essere posta pari a quella necessaria dell'esercizio precedente. Se, invece, la riserva disponibile risulta superiore a quella necessaria allora la riserva disponibile deve essere posta pari a quella necessaria. Pertanto in entrambi i casi nello sviluppo dei calcoli la riserva disponibile e quella necessaria, all'inizio di ogni periodo, coincidono. La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Provvedimento costituisce l'importo della riserva aggiuntiva.

Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari:
al rendimento realizzabile, se questo risulta inferiore al rendimento garantito;
al maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito, se il rendimento realizzabile risulta non inferiore al rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la riserva disponibile utilizzando  quale tasso di interesse il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della riserva aggiuntiva, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

Questa impostazione corrisponde al livello di prudenzialità più elevato in quanto non consente alcun tipo di compensazione.

L'Attuario incaricato può peraltro valutare se la situazione finanziaria della compagnia consente di utilizzare altri metodi basati su una compensazione di risultati parziali (di singole linee di rendimenti garantiti, di singoli esercizi, etc.) al fine di determinare una minore esigenza di livello di riserva aggiuntiva.

Tali metodi sono esemplificati di seguito.

4. METODO B: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di rendimento garantito con compensazione tra esercizi.
Si procede allo stesso modo del "METODO A" con l'unica variante che qualora la riserva disponibile, alla fine di ciascun anno, risultasse superiore a quella necessaria, la riserva disponibile non dovrà essere posta pari a quella necessaria.

Nello sviluppo dei calcoli degli esercizi successivi, pertanto, la riserva disponibile e quella necessaria, all'inizio di ogni periodo, non è detto che coincidano. Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo. Al termine dello sviluppo delle riserve per l'intero orizzonte temporale previsto dal Provvedimento la somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti costituisce l'importo della riserva aggiuntiva. Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari al rendimento realizzabile. Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di riserva aggiuntiva, in relazione all'intero periodo esaminato, determinando la riserva disponibile senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria e considerando il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi.

5.METODO C: Riserva aggiuntiva con compensazione tra linee di rendimento garantito e tra esercizi
Per ciascuna linea di rendimento garantito delle polizze in portafoglio si deve determinare la riserva necessaria e la riserva disponibile ricorrendo al medesimo criterio di calcolo indicato al "METODO A" con l'unica variante che l'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile. I risultati delle varie linee di rendimento garantito verranno sommati algebricamente con l'avvertenza che la valutazione andrà eseguita facendo riferimento alla base finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai fini delle valutazioni.
Ad esempio nel caso in cui in applicazione del primo ed ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del Decreto in relazione alle diverse garanzie di rendimento siano state determinate due stime diverse del rendimento realizzabile (con e senza l'abbattimento di un quinto del rendimento prevedibile) la compensazione dovrà essere effettuata calcolando la riserva disponibile per tutte le linee di rendimento garantito utilizzando il tasso di interesse più prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile. Il ricorso alla base finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai fini delle valutazioni dovrà essere effettuato anche nei casi in cui la compensazione riguardi i contratti emessi in data antecedente al Decreto. L'importo delle riserva aggiuntiva si ottiene sommando al valore attuale delle insufficienze annue di riserva, riferite al totale delle linee di garanzia, il valore attuale dei saldi positivi che sono seguiti da almeno un saldo negativo. Anche per questo metodo in via pressoché generale si ottiene lo stesso risultato di riserva aggiuntiva determinando per livello di garanzia la riserva disponibile senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria e considerando, una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sulle singole linee, il più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi.

6. Nell'ottica di un giudizio complessivo della sufficienza delle riserve dell'impresa l'Attuario incaricato può ritenere, dopo le necessarie verifiche che dovranno essere esplicitamente documentate, che esistano gestioni patrimoniali separate la cui composizione e le cui regole di gestione potrebbero giustificare una compensazione tra di esse (Riserva aggiuntiva con compensazione tra diverse gestioni patrimoniali separate).
Questa impostazione è meno prudente rispetto alle precedenti e pertanto l'Attuario incaricato dovrà porre la necessaria cautela nell'utilizzarla.

In particolare:
1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro omogenee quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve riguardare quei fondi che presentano una o più linee di garanzia per le quali la costituzione della riserva aggiuntiva risulti necessaria anche nel caso in cui come rendimenti realizzabili si assumesse il 100% del rendimento prevedibile.

Infatti per tali linee l'impresa, pur in presenza di una compensazione tra esercizi deve fare ricorso a mezzi propri e, pertanto, risulta necessaria la costituzione della riserva aggiuntiva. Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra le gestioni separate il calcolo della riserva aggiuntiva verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C". I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro. Quale tasso di interesse per l'attualizzazione dei saldi annui deve essere utilizzata la base finanziaria più prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile, riferita alla gestione patrimoniale separata alla quale si ritiene sia più corretto attribuire la riserva aggiuntiva.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa. Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.