PREMESSA
1. Questo documento rappresenta l'integrazione delle
"Linee guida per l'Attuario incaricato della
Compagnia di assicurazione sulla vita" attualmente in
vigore cui l'Attuario medesimo deve
uniformarsi per quanto riguarda:
a) la determinazione del rendimento
prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche
(ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1801
del 21/2/2001);
b) la costituzione della eventuale
riserva aggiuntiva per il rischio di tasso di
interesse.
2. La normativa cui fanno espresso riferimento le
presenti linee guida è rappresentata:
a) dall'art. 25, comma 12, del decreto
legislativo n. 174/95, (di seguito Decreto);
b) dal Provvedimento ISVAP n. 1801 del
21/2/2001 recante "Disposizioni per la determinazione
del rendimento prevedibile delle attività
rappresentative delle riserve tecniche per le Compagnie
di Assicurazione", (di seguito
Provvedimento).
3. Le presenti linee guida trovano applicazione dalla data di riconoscimento delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni (ISVAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto. Esse rappresentano la conclusione, anche dal punto di vista formale, dell'iter procedurale avviato con la nota dell'Ordine Nazionale degli Attuari del febbraio 2002 ("Indicazioni sul metodo di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse in relazione al bilancio 2001") e con la lettera dell'ISVAP del 4/2/2002 ("Metodi di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 174/95") con la quale veniva espressa da parte dell'Autorità di Controllo la condivisione, nelle modalità e nei termini, dei criteri e delle metodologie attuariali prospettate dall'Ordine stesso.
SEZIONE A: DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE DELLE ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE DELLE RISERVE TECNICHE
1. Il Decreto prevede espressamente che " … il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione". Tali indicazioni sono contenute nel Provvedimento che, come noto, include nel suo campo di applicazione i contratti con prestazione rivalutabile collegati a gestioni interne separate, i contratti con idonea e specifica provvista di attivi di cui al Provvedimento ISVAP n. 1036 del 6/11/1998 nonché i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento. Sono ricompresi anche i contratti emessi in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto mentre sono esclusi dall'ambito del dispositivo i contratti ex art. 30 del Decreto per i quali le attività rappresentative delle riserve tecniche sono valutate in base al criterio del valore corrente e quindi non rientrano nelle previsioni del comma 12, art. 25 del Decreto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Provvedimento è necessario che ai fini della valutazione del rendimento prevedibile le imprese dispongano di procedure che consentano di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione patrimoniale separata. L'Attuario incaricato è tenuto a verificare, anche ai sensi di quanto descritto al successivo punto 6, in che modo e attraverso quali strumenti tale disposizione sia soddisfatta dall'impresa.
3. L'analisi relativa alla valutazione del
rendimento prevedibile deve riguardare, così come prevede
il Provvedimento, almeno l'80% del
complesso delle riserve tecniche relative a polizze collegate a
gestioni patrimoniali separate. L'analisi
deve essere estesa ad intere gestioni separate e, in ogni caso,
deve ricomprendere le gestioni ritenute
significative per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie
offerte. L'orizzonte temporale
prospettato nel Provvedimento è di almeno "[…] quattro periodi di
osservazione immediatamente successivi
alla chiusura di quello in corso al momento delle valutazioni"
(Art. 2) , fatta salva l'eventuale minore
durata del portafoglio polizze.
L'orizzonte temporale può essere limitato a quattro
periodi di osservazione se la data di valutazione
coincide con la chiusura dell'esercizio della gestione
separata. Negli altri casi si ottiene un vettore di
cinque rendimenti: il primo da intendersi come
rendimento attuale e gli altri quattro come
rendimenti prevedibili.
L'attuario valuterà, coerentemente con i
criteri del regolamento della gestione separata, come
considerare il rendimento in corso di maturazione al
momento delle valutazioni (da intendersi come
rendimento attuale). Si
ritiene comunque che:
• per le gestioni patrimoniali che determinano
il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura
della gestione possa intendersi come coincidente con
quella della valutazione;
• il meccanismo dello sfasamento temporale di
tre mesi con cui il rendimento delle gestioni separate
viene attribuito alle polizze, comune alla quasi
totalità delle gestioni separate, possa ritenersi non
significativo ai sensi di questa
valutazione.
Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione
patrimoniale separata non coincida con la data di
valutazione si può prendere come periodo di
osservazione, rispettivamente per il bilancio di esercizio
e per la relazione semestrale, l'anno
solare e quello compreso tra due semestrali successive e, pertanto,
si può considerare il vettore dei
rendimenti prevedibili riferito ad almeno cinque periodi annuali
di osservazione.
L'Attuario incaricato valuterà, in
relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo
conto dell'effettiva durata media residua
del portafoglio, se sia necessario estendere la valutazione
del rendimento prevedibile a un periodo
più lungo. Per i contratti con
prestazioni collegate al rendimento di gestioni separate non
ricomprese tra quelle oggetto
dell'analisi e per quelli non collegati a gestioni separate che
prevedono una garanzia di rendimento
minimo, ad esclusione dei contratti con specifica provvista di
attivi, il rendimento prevedibile è
determinato come media aritmetica ponderata dei rendimenti
prevedibili delle gestioni separate
monitorate ai sensi del Provvedimento. I pesi sono posti pari alla
giacenza media attesa degli attivi dei
relativi periodi di osservazione.
Per quanto riguarda il passivo il portafoglio di riferimento è costituito dai contratti in vigore all' epoca della valutazione e l'analisi deve essere finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti, con particolare riferimento ai livelli di garanzia finanziaria e alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti.
Sarà cura dell'Attuario incaricato verificare che siano stati presi in considerazione gli elementi contenuti nell'art. 1, comma 6 del Provvedimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa. In particolare devono essere valutati gli effetti derivanti dall'eventuale inclusione nelle proiezioni di ipotesi su riduzioni, riscatti e trasformazioni che incidono sul livello dei tassi prevedibili.
Per quanto riguarda l'analisi delle attività l'Attuario incaricato verificherà che l'impresa si sia uniformata a quanto previsto dal Provvedimento, in particolare all'art. 1, comma 5. La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione separata riferite ad una medesima data. L'Attuario incaricato deve accertare che le strutture dei tassi utilizzate per le valutazioni siano coerenti, anche in senso temporale, con il passivo.
4. Nel caso in cui l'impresa, pur in presenza di contratti con garanzie di rendimento minimo non abbia costituito gestioni separate, l'Attuario incaricato deve verificare che il metodo utilizzato per il calcolo del rendimento prevedibile tenga conto dei criteri previsti dal Provvedimento e del principio di prudenza.
5. Per i contratti con specifica provvista di attivi, di cui agli artt. 5 e 7 del Provvedimento Isvap n. 1036 del 6/11/1998, l'art. 6 del Provvedimento Isvap 1801G del 21/2/2001 ha stabilito che il rendimento prevedibile è pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche rilevato al momento delle valutazioni.
Ai fini della eventuale costituzione della riserva
aggiuntiva l'attuario dovrà verificare che:
• gli attivi originariamente a copertura
delle polizze siano ancora in portafoglio e gli
emittenti siano ancora solvibili;
• il rating assegnato agli stessi attivi
al momento dell'emissione delle polizze risulti confermato
e che comunque non sia inferiore ad un
livello ritenuto prudente dal mercato finanziario;
• le eventuali cedole in scadenza siano
reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore a quello
di cui all'art. 1 del Provvedimento Isvap
n. 1036G relativo all'epoca di emissione della
tariffa.
Per i titoli a copertura delle polizze che hanno sostituito quelli originari deve essere verificato che il valore di rimborso del titolo, riferito alla data della scadenza contrattuale della polizza, aumentato del montante delle cedole in scadenza (calcolato al tasso suddetto relativo all'epoca di emissione della tariffa), risulti non inferiore al capitale assicurato garantito a scadenza.
6. Ai sensi dell'art. 8 del Provvedimento l'Attuario incaricato deve sottoscrivere insieme ad un responsabile dell'impresa, sia per il bilancio di esercizio che per la situazione semestrale, una relazione illustrativa sulla determinazione del rendimento prevedibile (vettore della stima dei rendimenti annui). In tale relazione devono essere indicati gli elementi di valutazione adottati dall'impresa e le ipotesi poste a base della determinazione dei rendimenti prevedibili e devono essere riportati i tassi relativi alle gestioni separate monitorate, la media ponderata degli stessi tassi (utilizzata per i contratti collegati a gestioni non significative o non collegati a gestioni separate) ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.
Nel sottoscrivere la suddetta relazione dell'impresa
l'Attuario incaricato può formulare osservazioni
scritte, di metodo e di merito, per quanto attiene la
stima dei rendimenti prevedibili. Tali
eventuali osservazioni potranno riguardare, in particolare, per
ciascuna gestione patrimoniale separata
esaminata:
- i flussi di entrata e di uscita
relativi alla movimentazione del portafoglio polizze;
- l'ipotesi di rendimento dei titoli
obbligazionari;
- l'ipotesi di rendimento dei titoli
azionari;
- il criterio di investimento e di
disinvestimento dei titoli;
- la quantificazione delle minusvalenze
e delle plusvalenze e le ipotesi sulla loro gestione ai
fini della determinazione dei tassi annui
di rendimento;
- la composizione, il rating e la
duration degli attivi delle gestioni separate.
SEZIONE B: VALUTAZIONE DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
L'Attuario incaricato, ai fini delle valutazioni
tecniche e dei confronti che deve eseguire tra i
rendimenti garantiti sulle polizze e
quelli prevedibili, utilizza il vettore dei rendimenti fornito
dall'impresa. In relazione alle eventuali
osservazioni formulate nella relazione sul rendimento prevedibile
l'Attuario incaricato nell'utilizzare
tale vettore potrà introdurre elementi di prudenzialità per la
determinazione della riserva aggiuntiva,
facendone esplicito riferimento nella relazione di cui all'art. 24,
comma 3, del Decreto e nella nota tecnica
di cui all'art. 10 del Provvedimento Isvap n. 1207 del
6/7/1999. La verifica della eventuale
necessità di costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di
tasso di interesse, prevista dal comma 12
dell'art. 25 del Decreto, deve essere effettuata nel caso in
cui:
- le riserve matematiche siano state
calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per la
determinazione del premio;
- gli attivi rappresentativi delle
riserve tecniche siano valutati in bilancio al prezzo
d'acquisto.
La valutazione della riserva aggiuntiva deve essere eseguita per le polizze di ciascuna gestione patrimoniale separata e, al suo interno, per ogni linea di rendimento garantito. Anche per le polizze con prestazioni non collegate ai risultati di gestioni separate, con esclusione dei contratti con specifica provvista di attivi, la valutazione della riserva deve essere effettuata per linea di rendimento garantito.
La costituzione della riserva aggiuntiva è
necessaria quando:
1) il tasso di rendimento annuo
garantito risulti superiore sia al tasso fissato dall'Isvap, di cui
all'art. 23 del Decreto , sia all'80% del
rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle
riserve riferito al medesimo
anno. Per i contratti emessi
anteriormente all'entrata in vigore del Decreto non è previsto
dalle norme l'abbattimento di un quinto
del rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque
valutare se nei casi concreti sia
necessario introdurre margini di prudenza;
2) il tasso di rendimento annuo garantito superi il rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve riferito al medesimo anno, indipendentemente dal valore assunto dal suddetto tasso fissato dall'Isvap. In tal caso l'ultimo periodo del comma 12 dell'Art. 25 del Decreto non prescrive l'obbligo di riduzione del tasso di rendimento prevedibile; l'Attuario incaricato deve comunque valutare se sia necessario introdurre margini di prudenza.
Se entrambe le situazioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti non si verificano, per tutti gli esercizi considerati e per tutte le linee di rendimento garantito, non è necessario costituire la riserva aggiuntiva. In caso contrario si deve invece procedere alla costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, salvo quanto previsto di seguito, illustrando nella relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3 del Decreto, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare Isvap n. 344/1998, le modalità adottate per la determinazione dell'accantonamento.
Qualora pur verificandosi una o entrambe le situazioni previste ai punti 1) e 2) precedenti l'Attuario incaricato ritenga che non ricorrano i presupposti per la costituzione della riserva aggiuntiva le corrispondenti valutazioni e indagini effettuate che giustificano tale decisione dovranno essere descritte dettagliatamente nella suddetta relazione tecnica.
Inoltre qualora gli scostamenti tra il tasso di rendimento garantito sulle polizze e il rendimento prevedibile (abbattuto o meno a seconda dei casi previsti dalla normativa e sopra evidenziati) non siano dello stesso segno, in relazione a diversi esercizi e/o alle diverse linee di rendimento garantito e/o delle diverse gestioni patrimoniali separate considerate, l'Attuario incaricato valuterà, con riferimento all'intero orizzonte temporale di analisi, se sia opportuno ricorrere a forme di compensazione tra i valori positivi e i valori negativi delle differenze, facendo riferimento a criteri di prudenza e tenendo conto della situazione finanziaria dell'impresa e illustrandone nella relazione tecnica suddetta i motivi ed i metodi utilizzati.
SEZIONE C: METODOLOGIA DI CALCOLO
1. Nella presente sezione sono riportati alcuni
metodi di calcolo e di verifica della
riserva aggiuntiva per i contratti
collegati a gestioni separate. Nella
scelta del metodo da applicare l'Attuario incaricato deve tener
conto di tutte le informazioni di natura
tecnica e finanziaria di cui dispone, nel rispetto del principio di
prudenza. I modelli sono applicabili
anche per gli altri tipi di contratto che rientrano nell'ambito di
applicazione del Provvedimento, salvo gli
opportuni adattamenti quali, ad esempio:
- per i contratti che prevedono un
rendimento garantito pur non essendo legati ai risultati
delle gestioni separate, come per i
contratti appartenenti a gestioni separate non rientranti tra
quelle monitorate ai fini della
determinazione del vettore dei rendimenti prevedibili, utilizzando
come rendimento prevedibile la media
aritmetica ponderata dei rendimenti prevedibili delle
gestioni monitorate;
- per i contratti con specifica
provvista di attivi ponendo il rendimento prevedibile pari al tasso
di rendimento lordo atteso (
eventualmente abbattuto in misura prudenziale).
Sono anche riportati alcuni metodi di compensazione tra esercizi , linee di garanzia, gestioni patrimoniali separate, etc., dei saldi negativi di riserva derivanti dal confronto tra rendimenti garantiti e rendimenti prevedibili.
Ovviamente per la determinazione della riserva aggiuntiva è possibile applicare anche altri metodi e altri approcci prudenziali rispetto a quelli contenuti in questo documento.
Tale valutazione è lasciata alla motivata decisione dell'Attuario incaricato, ferma la necessità della dichiarazione della sufficienza dell'insieme delle riserve tecniche dei contratti in portafoglio, ivi compresa l'eventuale riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.
Le analisi effettuate ai fini della valutazione della riserva aggiuntiva devono essere riferite alle riserve calcolate al lordo della riassicurazione.
2. Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di
calcolo e verifica delle riserve aggiuntive si
definisce:
1)
"rendimento realizzabile", il vettore dei
rendimenti annui prevedibili fornito dall'Impresa,
così come utilizzato dall'Attuario
incaricato ai fini delle sue valutazioni della riserva aggiuntiva,
tenuto conto delle percentuali riportate
ai punti 1) e 2) della Sezione B e degli eventuali margini
di prudenzialità ritenuti
necessari;
2)
"riserva necessaria", la riserva che la
Compagnia deve accantonare per fronteggiare gli
impegni assunti nei confronti degli
assicurati, comprese quindi tutte le garanzie di rendimento
previste dalle polizze;
3)
"riserva disponibile", la riserva a
disposizione della Compagnia calcolata sulla base dei
rendimenti annui realizzabili.
Le riserve di cui ai punti 2) e 3) possono essere stimate, per gli anni del periodo considerato e sulla base di dati aggregati, mediante un metodo ricorrente contabile, partendo dalla riserva matematica in base ai premi puri, comprensiva della eventuale riserva aggiuntiva per rischi demografici, determinata all'inizio del periodo di osservazione.
Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.
A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:
Vt = Vt-1 x (1+i) + (P-L) x (1+i)^0,5
dove i rappresenta il tasso di interesse, Vt-1 la riserva all'inizio dell'anno, P e L, rispettivamente, la stima dei premi puri e delle liquidazioni di competenza dell'anno stesso.
Si illustrano di seguito alcuni metodi semplificati per la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse.
3. METODO A: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di
rendimento garantito
Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere.
Per ciascuna linea di rendimento garantito delle
polizze in portafoglio si deve determinare:
− il "rendimento
realizzabile";
− il "rendimento realizzabile
retrocesso" con riferimento alle condizioni di polizza. Si
stima un'aliquota media di retrocessione da
applicare al rendimento realizzabile. Nel caso in cui
le modalità di attribuzione del
rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità
per l'impresa di margini finanziari
derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o
da rendimenti minimi trattenuti, il
rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
− il "rendimento garantito" con
riferimento alle condizioni di polizza.
Utilizzando il metodo ricorrente contabile si
determinano per ciascun anno, tenuto conto della stima
dei movimenti di portafoglio
previsti:
− la riserva necessaria,
calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più
elevato tra il rendimento garantito ed il
rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio
polizze di riferimento;
− la riserva disponibile,
calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento
realizzabile.
Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'insufficienza di riserva; in tal caso la riserva disponibile all'inizio dell'esercizio successivo deve essere posta pari a quella necessaria dell'esercizio precedente. Se, invece, la riserva disponibile risulta superiore a quella necessaria allora la riserva disponibile deve essere posta pari a quella necessaria. Pertanto in entrambi i casi nello sviluppo dei calcoli la riserva disponibile e quella necessaria, all'inizio di ogni periodo, coincidono. La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Provvedimento costituisce l'importo della riserva aggiuntiva.
Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è
pari:
• al rendimento realizzabile, se questo
risulta inferiore al rendimento garantito;
• al maggiore tra il rendimento realizzabile
retrocesso e il rendimento garantito, se il rendimento
realizzabile risulta non inferiore al rendimento
garantito.
Si giunge allo stesso risultato se si determina la riserva disponibile utilizzando quale tasso di interesse il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della riserva aggiuntiva, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.
Questa impostazione corrisponde al livello di prudenzialità più elevato in quanto non consente alcun tipo di compensazione.
L'Attuario incaricato può peraltro valutare se la situazione finanziaria della compagnia consente di utilizzare altri metodi basati su una compensazione di risultati parziali (di singole linee di rendimenti garantiti, di singoli esercizi, etc.) al fine di determinare una minore esigenza di livello di riserva aggiuntiva.
Tali metodi sono esemplificati di seguito.
4. METODO B: Riserva aggiuntiva per ciascuna linea di
rendimento garantito con compensazione tra esercizi.
Si procede allo stesso modo del "METODO A" con
l'unica variante che qualora la riserva disponibile,
alla fine di ciascun anno, risultasse superiore a
quella necessaria, la riserva disponibile non dovrà
essere posta pari a quella
necessaria.
Nello sviluppo dei calcoli degli esercizi successivi, pertanto, la riserva disponibile e quella necessaria, all'inizio di ogni periodo, non è detto che coincidano. Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo. Al termine dello sviluppo delle riserve per l'intero orizzonte temporale previsto dal Provvedimento la somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti costituisce l'importo della riserva aggiuntiva. Il tasso annuo di attualizzazione da utilizzare è pari al rendimento realizzabile. Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di riserva aggiuntiva, in relazione all'intero periodo esaminato, determinando la riserva disponibile senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria e considerando il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi riscontrati nei vari esercizi.
5.METODO C: Riserva aggiuntiva con compensazione tra linee
di rendimento garantito e tra esercizi
Per ciascuna linea di rendimento garantito delle
polizze in portafoglio si deve determinare la
riserva
necessaria e la riserva
disponibile ricorrendo al medesimo criterio di calcolo
indicato al "METODO A" con l'unica
variante che l'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata
utilizzando quale tasso di interesse il
rendimento realizzabile. I risultati
delle varie linee di rendimento garantito verranno sommati
algebricamente con l'avvertenza che la
valutazione andrà eseguita facendo riferimento alla base
finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai
fini delle valutazioni.
Ad esempio nel caso in cui in
applicazione del primo ed ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25
del Decreto in relazione alle diverse
garanzie di rendimento siano state determinate due stime diverse
del rendimento realizzabile (con e senza
l'abbattimento di un quinto del rendimento prevedibile)
la compensazione dovrà
essere effettuata calcolando la riserva disponibile per tutte le
linee di rendimento garantito utilizzando
il tasso di interesse più prudente, cioè l'80% del rendimento
realizzabile. Il ricorso alla base
finanziaria più prudente tra quelle impiegate ai fini delle
valutazioni dovrà essere effettuato anche
nei casi in cui la compensazione riguardi i contratti emessi in
data antecedente al Decreto. L'importo
delle riserva aggiuntiva si ottiene sommando al valore attuale
delle insufficienze annue di riserva,
riferite al totale delle linee di garanzia, il valore attuale dei
saldi positivi che sono seguiti da almeno
un saldo negativo. Anche per questo
metodo in via pressoché generale si ottiene lo stesso risultato di
riserva aggiuntiva
determinando per livello di garanzia la riserva
disponibile senza effettuare alcun riallineamento con
la riserva necessaria e considerando, una
volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sulle singole
linee, il più elevato tra il valore
attuale dei saldi annui negativi riscontrati nei vari
esercizi.
6. Nell'ottica di un giudizio complessivo della
sufficienza delle riserve dell'impresa l'Attuario incaricato
può ritenere, dopo le necessarie
verifiche che dovranno essere esplicitamente documentate, che
esistano gestioni patrimoniali separate
la cui composizione e le cui regole di gestione potrebbero
giustificare una compensazione tra di
esse (Riserva aggiuntiva con compensazione tra diverse
gestioni patrimoniali
separate).
Questa impostazione è meno prudente
rispetto alle precedenti e pertanto l'Attuario incaricato dovrà
porre la necessaria cautela
nell'utilizzarla.
In particolare:
1. la compensazione potrà essere
praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra
loro omogenee quanto a
composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa
espressamente documentare che gli effetti
di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di
scenario adottate. In questa ottica
dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di
compensazione tra gestioni patrimoniali
separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di
tipo immobiliare e/o con differenti
regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni
patrimoniali separate non deve riguardare quei fondi che
presentano una o più linee di garanzia
per le quali la costituzione della riserva aggiuntiva risulti
necessaria anche nel caso in cui come
rendimenti realizzabili si assumesse il 100% del rendimento
prevedibile.
Infatti per tali linee l'impresa, pur in presenza di una compensazione tra esercizi deve fare ricorso a mezzi propri e, pertanto, risulta necessaria la costituzione della riserva aggiuntiva. Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra le gestioni separate il calcolo della riserva aggiuntiva verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C". I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro. Quale tasso di interesse per l'attualizzazione dei saldi annui deve essere utilizzata la base finanziaria più prudente, cioè l'80% del rendimento realizzabile, riferita alla gestione patrimoniale separata alla quale si ritiene sia più corretto attribuire la riserva aggiuntiva.
Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa. Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.