Con riguardo alle assicurazioni danni, l'ambito di applicazione
non dovrebbe presentare all'atto pratico particolari dubbi
interpretativi: la regola unisex va applicata in tutti i casi in
cui l'accordo tra le parti è concluso dopo il 21 dicembre 2012, e
cioè:
- I contratti nuovi stipulati (cioè sottoscritti da ambo le
parti) dopo il 21 dicembre 2012, anche se derivanti da offerte e/o
preventivi antecedenti tale data;
- le sostituzioni (che in quanto tali necessitano di una nuova
sottoscrizione) effettuate in data successiva al 21 dicembre 2012,
di contratti stipulati in data antecedente.
Al contrario, l'obbligo non sussiste:
- Per i rinnovi di contratti in cui è prevista la clausola di
"tacito rinnovo", anche nel caso in cui il premio del contratto
rinnovato dovesse essere diverso da quello del contratto scaduto, o
in base alla variazione di parametri tariffari predeterminati (es.
età, classe di Bonus/Malus ecc.), o per effetto di variazioni
tariffarie per le quali non è richiesto il consenso
dell'assicurato;
- nel caso di trasferimenti di portafoglio da un assicuratore a
un altro che non modifichi le condizioni contrattuali
preesistenti.
Un'ulteriore deroga alla nuova disciplina potrebbe essere
rappresentata dalle polizze collettive stipulate da un datore di
lavoro in adempimento ad una previsione derivante da un contratto o
accordo collettivo di lavoro a prescindere dalla data di
stipulazione; nei rami danni, peraltro, si rileva comunque che il
premio (pro-capite o cumulativo) per queste tipologie di polizze
viene già oggi normalmente determinato a partire dai dati sulla
sinistrosità effettiva della collettività da assicurare, a
prescindere dal sesso dei singoli assicurati.