Con riguardo alle assicurazioni danni, l'ambito di applicazione non dovrebbe presentare all'atto pratico particolari dubbi interpretativi: la regola unisex va applicata in tutti i casi in cui l'accordo tra le parti è concluso dopo il 21 dicembre 2012, e cioè:
Al contrario, l'obbligo non sussiste:
Un'ulteriore deroga alla nuova disciplina potrebbe essere rappresentata dalle polizze collettive stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad una previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro a prescindere dalla data di stipulazione; nei rami danni, peraltro, si rileva comunque che il premio (pro-capite o cumulativo) per queste tipologie di polizze viene già oggi normalmente determinato a partire dai dati sulla sinistrosità effettiva della collettività da assicurare, a prescindere dal sesso dei singoli assicurati.