La direttiva 2004/113/CE attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni
e servizi e la loro fornitura; in particolare, l'art. 5, comma 1,
dispone che gli Stati membri "provvedono affinché al più tardi in
tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il
fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi
e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi
finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni"
(nel prosieguo "regola unisex").
Il comma 2 dello stesso art. 5 tuttavia consente "agli Stati
membri di decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire
differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali
ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi,
in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici."
Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196, che attua la
"gender directive", prevede appunto tale possibilità di deroga, che
sinora è stata ampiamente utilizzata dalle Compagnie
nei 2 rami danni, previa apposita certificazione, in base
a disposizioni dell'ISVAP, dell'Attuario Incaricato per il ramo RCA
e di un attuario iscritto all'Albo per gli altri rami danni.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2011
(meglio nota come sentenza "TEST ACHATS" dal nome dell'associazione
di consumatori belga che ha promosso la causa) ha reso invalido il
citato comma 2 dell'art, 5 a far data dal 21 dicembre 2012. La
Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che mantenere senza limiti
di tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell'obiettivo
della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei
premi assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile
con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
Infine, la Commissione Europea ha impartito le LINEE DIRETTRICI
PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE SULLA BASE DELLA
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA NELLA CAUSA
C-236/09 (TEST-ACHATS).
Tale documento che intende facilitare, a livello nazionale,
l'adeguamento alla sentenza Test-Achats non pregiudica in alcun
modo l'eventuale interpretazione che la Corte di Giustizia possa
dare in futuro (par. 1, comma 4).
Inoltre nel par. 3 (Monitoraggio delle linee direttrici) è
precisato che "Al fine di garantire l'applicazione della regola
unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza
Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale
giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre
2012. La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo
tale data, la legislazione nazionale nel settore delle
assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei
criteri definiti nel presente documento".