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L'Attuario

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Contesto Normativo

La direttiva 2004/113/CE attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; in particolare, l'art. 5, comma 1, dispone che gli Stati membri "provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni" (nel prosieguo "regola unisex").

Il comma 2 dello stesso art. 5 tuttavia consente "agli Stati membri di decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici."

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196, che attua la "gender directive", prevede appunto tale possibilità di deroga, che sinora è stata ampiamente utilizzata dalle Compagnie nei 2 rami danni, previa apposita certificazione, in base a disposizioni dell'ISVAP, dell'Attuario Incaricato per il ramo RCA e di un attuario iscritto all'Albo per gli altri rami danni.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2011 (meglio nota come sentenza "TEST ACHATS" dal nome dell'associazione di consumatori belga che ha promosso la causa) ha reso invalido il citato comma 2 dell'art, 5 a far data dal 21 dicembre 2012. La Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che mantenere senza limiti di tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, la Commissione Europea ha impartito le LINEE DIRETTRICI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA NELLA CAUSA C-236/09 (TEST-ACHATS).

Tale documento che intende facilitare, a livello nazionale, l'adeguamento alla sentenza Test-Achats non pregiudica in alcun modo l'eventuale interpretazione che la Corte di Giustizia possa dare in futuro (par. 1, comma 4).

Inoltre nel par. 3 (Monitoraggio delle linee direttrici) è precisato che "Al fine di garantire l'applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012. La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento".