Il portafoglio polizze di assicurazioni sulla vita esistente alla data del 21 dicembre 2012, compreso l'aggiornamento delle stesse polizze sulla base del versamento di eventuali premi futuri previsti dalle condizioni contrattuali in essere alla stessa data, non subisce alcun impatto dal divieto di discriminazione tra maschi e femmine nei servizi assicurativi, neanche per quanto riguarda le modalità di calcolo delle riserve tecniche dopo tale data.
Per i contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012 che prevedono l'utilizzo di tariffe di premio unisex troveranno applicazione i principi attuariali e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche di cui al Regolamento suddetto.
In particolare le riserve tecniche andranno calcolate:
Trovano inoltre applicazione le norme del Regolamento sulla costituzione delle riserve aggiuntive in relazione al confronto della base demografica utilizzata nel calcolo delle riserve e i risultati di esperienza di portafoglio (artt. 49 e 50).
In merito la relazione tecnica e la nota tecnica sulle riserve tecniche sottoscritte dall'attuario incaricato dovranno contenere specifiche informazioni circa la base demografica adottata nel calcolo delle riserve tecniche nel caso in cui le tariffe di premio sono unisex.