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L'Attuario

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La norma di riferimento

L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE (nel prosieguo «la direttiva») attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne e disciplina l'uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi.L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali (nel prosieguo «regola unisex»).In deroga a tale principio l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti ed accurati dati attuariali e statistici.L'art. 9 della direttiva 2006/54/CE (nel prosieguo «la direttiva parità di trattamento nell'occupazione e impiego») ha imposto la parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. In particolare tale parità di trattamento riveste tutti i profili dei trattamenti pensionistici: condizioni di accesso, obbligo di versamento del contributo, calcolo del contributo, accesso e calcolo delle prestazioni, durata del mantenimento del diritto delle stesse. In deroga a tale principio di parità di trattamento, la direttiva in esame ha previsto nelle forme a contribuzione definita la possibilità di fissare livelli di prestazioni differenti laddove sia necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differente e nelle forme a prestazione definita, finanziate tramite la capitalizzazione, la possibilità di variare alcuni elementi qualora la differenza sia attribuibile all'utilizzo di fattori attuariali che variano a seconda del sesso al momento dell'attuazione del finanziamento del regime.