L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE (nel prosieguo «la
direttiva») attua il principio della parità di trattamento tra
uomini e donne e disciplina l'uso di fattori attuariali diversi a
seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di
altri servizi finanziari connessi.L'articolo 5, paragrafo 1,
prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre
2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo
dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei
premi e nelle prestazioni individuali (nel prosieguo «regola
unisex»).In deroga a tale principio l'articolo 5, paragrafo 2,
consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate
nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia
determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti ed
accurati dati attuariali e statistici.L'art. 9 della direttiva
2006/54/CE (nel prosieguo «la direttiva parità di trattamento
nell'occupazione e impiego») ha imposto la parità di trattamento
tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
In particolare tale parità di trattamento riveste tutti i profili
dei trattamenti pensionistici: condizioni di accesso, obbligo di
versamento del contributo, calcolo del contributo, accesso e
calcolo delle prestazioni, durata del mantenimento del diritto
delle stesse. In deroga a tale principio di parità di trattamento,
la direttiva in esame ha previsto nelle forme a contribuzione
definita la possibilità di fissare livelli di prestazioni
differenti laddove sia necessaria per tener conto di elementi di
calcolo attuariale differente e nelle forme a prestazione definita,
finanziate tramite la capitalizzazione, la possibilità di variare
alcuni elementi qualora la differenza sia attribuibile all'utilizzo
di fattori attuariali che variano a seconda del sesso al momento
dell'attuazione del finanziamento del regime.