Con sentenza del 1° marzo 2011 (in prosieguo «la sentenza
Test-Achats») la Corte di Giustizia dell'Unione europea (in
prosieguo «la Corte di Giustizia») ha dichiarato invalido, con
effetto dal 21 dicembre 2012, l'articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che mantenere senza limiti di
tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della
parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi
assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile con
gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
Dal 21 dicembre 2012 la regola unisex deve pertanto
applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei
premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti e cioè
quando:
- è concluso un accordo contrattuale che necessita del consenso
di tutte le parti, compresa l'eventuale modifica di un
contratto esistente;
- l'ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia
necessaria per la conclusione di tale contratto, intervenga a
partire dalla suddetta data.
Pertanto si considerano nuovi, quindi con l'obbligo di
conformità alla regola unisex, i seguenti accordi
contrattuali:
- i contratti conclusi o modificati dal 21 dicembre 2012 e le
offerte formulate prima di tale data ma accettate dalla impresa di
assicurazioni successivamente;
- gli accordi tra le parti, stipulati dal 21 dicembre 2012, con
il fine di differire la scadenza dei contratti conclusi prima di
tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.